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Sentenza

Sentenza n. 5574/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 44950 del 18/05/2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni; PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;

Giustizia amministrativa202515358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la presentazione dell'istanza il 18 giugno 2025 e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell'abilitazione all'insegnamento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza una pronuncia amministrativa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il termine procedimentale è stato ricostruito in un massimo di quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicare l'eventuale necessità di integrazioni, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché alla data del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato l'inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo del contenzioso. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il dispositivo non attribuisce al ricorrente il diritto sostanziale all'accoglimento dell'istanza, ma impone all'Amministrazione di concludere il procedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per la richiesta di dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza, ma la decisione adottata si limita all'accertamento dell'obbligo di provvedere e all'ordine di emanare un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Fondamento dell'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale, conduce a un termine massimo complessivo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    È richiamato per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Ai fini dell'azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'amministrazione sono sufficienti per accertare l'obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento.
  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il termine massimo per la conclusione può essere ricostruito in quattro mesi, comprendendo i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento, quando siano richieste integrazioni.
  • L'accertamento del silenzio-inadempimento comporta l'ordine giudiziale all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato; non comporta automaticamente la dichiarazione del diritto sostanziale all'accoglimento dell'istanza quando il giudice non abbia esaminato nel merito i presupposti del riconoscimento.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il termine per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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