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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48932/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta il 31.12.2020, con misura meno afflittiva. L'imputato era stato condannato per detenzione, in concorso con il figlio, di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. Il ricorso per cassazione sollevava due motivi: (1) omissione di disamina delle argomentazioni difensive sulla cessazione delle esigenze cautelari; (2) mancanza di indicazione dei gravi e concreti elementi indiziari a giustificazione della permanenza della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della dichiarazione di rinuncia contenuta nella memoria difensiva, ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. La Corte ha comunque applicato il principio della soccombenza ai fini della liquidazione degli oneri processuali richiamando l'art. 616 cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, maturata in via equitativa dato che la rinuncia è stata motivata con la cessazione del contendere senza illustrare le sottostanti ragioni.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R.

    Norma penale richiamata in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti che giustifica l'adozione della misura cautelare e la persistente esigenza cautelare in presenza di condanna

  • art. 591, primo comma, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen.

    La dichiarazione di rinuncia al ricorso produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, comportando l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Principio della soccombenza da applicare in ordine alla liquidazione degli oneri processuali al termine del procedimento

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se valida, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
  • Quando la rinuncia è motivata dalla "cessazione del contendere" ma non vengono spiegate le ragioni, il giudice può applicare il principio di soccombenza e irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, se non emergono elementi di colpevolezza del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
  • La tempestiva comunicazione della rinuncia può attenuare l'entità della sanzione, ma non elimina automaticamente l'obbligo di contribuire alle spese processuali.
  • Se permangono condanne o elementi concreti relativi al reato (es. detenzione di stupefacenti), la semplice richiesta di sostituzione della misura cautelare richiede argomentazioni solide e valutazione sul perdurare delle esigenze cautelari; la mancata dimostrazione può giustificare il mantenimento della misura.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa, in caso di rinuncia, espliciti le ragioni della cessazione del contendere per limitare o evitare l'applicazione di sanzioni e l'addebito delle spese.

Testo integrale

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