Cassazione Penale, Sentenza n. 41571/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale del ricorrente, per il fatto che durante il periodo di prova egli è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 co. 2 lett. c) d.lgs. 285/1992) con tasso alcolemico di 2,55 g/l. Il ricorrente, tramite difesa, deduce violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la revoca sia stata automatica e non abbia bilanciato l'episodio con gli elementi positivi precedenti del percorso rieducativo, e che, anziché la revoca, si sarebbe dovuta valutare l'attivazione della presa in carico terapeutica da parte del NOA o misure meno afflittive
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia esercitato legittimamente la discrezionalità decisionale: la grave violazione commessa durante il periodo di affidamento (guida in stato di ebbrezza con elevato tasso alcolemico) ha dimostrato che il condannato non aveva tratto adeguato beneficio dalla misura alternativa, rendendo incompatibile la prosecuzione dell'affidamento con le finalità rieducative. La Corte ha altresì osservato che l'impugnazione mirava in realtà a rivalutare il merito e gli elementi di fatto, materia estranea al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è prevista, se ricorrono le condizioni, l'annotazione ai sensi dell'art. 52 co. 1 d.lgs. 196/2003
Norme richiamate
art. 73 DPR 09/10/1990 n. 309
Norma relativa al delitto per il quale il ricorrente era stato condannato; contestualizza il tipo di reati di cui il condannato è autore, ma non direttamente decisiva per la revoca dell'affidamento, che si fonda sulla condotta sopravvenuta
art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Prevede la fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la commissione di tale reato durante il periodo di affidamento è stata ritenuta dal Tribunale elemento grave, indicativo dell'incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento
art. 47 commi 9, 11 e seguenti e art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354
Norme del sistema penitenziario e sulla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; sono richiamate per il corretto inquadramento della disciplina dell'affidamento e dei poteri del giudice di sorveglianza nel disporre la revoca
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente invoca vizi di motivazione (mancanza o manifesta illogicità) e violazione di legge; la Corte però ha ritenuto il ricorso inammissibile perché sostanzialmente mira a sindacare il merito delle valutazioni del giudice di sorveglianza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi di ricorso indicati nella relazione introduttiva; citata per il rispetto dei limiti di motivazione in cassazione
art. 52 comma 1 d.lgs. 20 giugno 2003 n. 196
Disposizione relativa all'annotazione dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione quando ricorrono le condizioni, come atto formale connesso al procedimento
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al primo episodio di illegittimità: tuttavia il giudice di sorveglianza può revocare la misura quando la violazione sopravvenuta dimostra concretamente l'incompatibilità del condannato con la prosecuzione dell'esperimento e con le finalità rieducative
- Il giudizio sulla revoca è discrezionale e di merito: la Corte di cassazione valuta la legittimità e la motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del Tribunale di sorveglianza rilevando solo vizi di legge o palese illogicità
- Condotte gravi, specialmente se connessi ad abusi di sostanze (es. guida in stato di ebbrezza con elevato tasso alcolemico), costituiscono elemento particolarmente significativo che può giustificare la revoca anche se estranee ai reati originari
- La difesa dovrebbe contestualmente offrire elementi concreti di trattamento/recupero (ad es. presa in carico dal NOA) e richiedere specifiche misure alternative o integrazioni prescrittive; la proposta di interventi terapeutici è rilevante ma non vincola il giudice se la prognosi favorevole appare compromessa
- La motivazione del giudice che revoca deve essere logica e congrua, con bilanciamento degli elementi positivi e negativi; la decorrenza ex nunc della revoca può essere utilizzata per temperare le conseguenze pratiche della decisione
- In sede di impugnazione in cassazione è essenziale prospettare vizi formali o giuridici precisi (violazione di legge, motivazione manifesta illogicità); il semplice contrasto con la valutazione di merito del giudice di sorveglianza è insufficiente
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