Cassazione Civile, Ordinanza n. 21891/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione, a carico dell'erario, dei compensi maturati per l'attività svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura esecutiva mobiliare. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata dopo la declaratoria di estinzione della procedura, ritenendo che l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 imponesse la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento che chiude la fase. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) nullità per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 14 preleggi, sostenendo che la norma non prevede alcuna decadenza per l'istanza proposta dopo la definizione del giudizio e che il giudice conserva il potere di provvedere anche successivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce della propria precedente giurisprudenza, secondo cui l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce una decadenza per il deposito tardivo dell'istanza di liquidazione e ha solo una funzione acceleratoria, sollecitando la pronuncia contestuale del decreto di pagamento al provvedimento che chiude la fase. Conseguentemente il primo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge n. 208/2015
non prevede una decadenza per il difensore che depositi l'istanza dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase; la previsione ha natura acceleratoria e raccomanda la contestualità del decreto di pagamento con la chiusura del giudizio
art. 1, comma 783, L. n. 208/2015
norma di modifica dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro sulla necessaria motivazione del provvedimento
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'estensione della pretesa decadenza oltre i casi previsti dalla legge
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce una decadenza a carico del difensore per il solo fatto che l'istanza di liquidazione sia depositata dopo la definizione della fase processuale.
- La regola della contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento di chiusura della fase ha natura acceleratoria e ordinatoria, non preclusiva del potere del giudice di liquidare il compenso successivamente.
- L'erronea qualificazione di un termine come decadenziale, quando la legge non lo preveda espressamente, integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame autonomo.
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