Cassazione Civile, Ordinanza n. 40619/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una lite tributaria relativa all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute da una società poi cancellata dal registro delle imprese, avente sede in un comune colpito dal sisma del 1990. In primo grado era stata annullata solo la parte eccedente il 10% del dovuto; la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme interne e dell'Unione europea in tema di agevolazioni fiscali per il cratere sismico, sostenendo che l'agevolazione non spettasse alla società perché esercente attività d'impresa. Tuttavia, prima di esaminare il merito, la Corte ha verificato la regolarità delle notifiche del ricorso alle parti intimate: nei confronti della società concessionaria la notifica era inizialmente andata a vuoto ma era stata tempestivamente riattivata con esito positivo via PEC; nei confronti di uno degli ex soci, invece, la prova del perfezionamento mancava perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD; nei confronti dell'altra ex socia mancava l'avviso di ricevimento e la richiesta di duplicato era stata presentata solo a ridosso dell'adunanza. La ricorrente chiedeva rimessione in termini, ma la richiesta è stata respinta per tardività della diligenza notificatoria richiesta al notificante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto valida la riattivazione della notifica verso la società concessionaria della riscossione, ma ha escluso l'ammissibilità complessiva del ricorso per mancata prova del perfezionamento della notifica nei confronti degli altri intimati: per un ex socio non risultava depositata la CAD, e per l'altra ex socia mancava l'avviso di ricevimento e la richiesta del duplicato era stata formulata troppo tardi. Conseguentemente è stata rigettata anche la richiesta di rimessione in termini. Il motivo di merito sull'applicabilità dell'agevolazione fiscale non è stato esaminato per sopravvenuta definizione processuale in rito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
norma richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 325 c.p.c.
indicato quale parametro temporale massimo, pari alla metà dei termini di impugnazione, entro cui va riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante.
art. 8 L. n. 890 del 1982
interpretato in senso costituzionalmente orientato nel senso che, per provare il perfezionamento della notifica postale in caso di mancata consegna per assenza o irreperibilità del destinatario, è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a supporto del principio per cui la prova della notifica deve essere effettiva e documentata, nel rispetto del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
richiamato come base per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale ai fini dell'eventuale rimessione in termini.
art. 372 c.p.c.
richiamato per affermare che il documento mancante avrebbe dovuto essere prodotto nei termini consentiti per il giudizio di legittimità, prima dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alla parte soccombente perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
norma invocata nel motivo di merito, relativo alle agevolazioni fiscali per i soggetti residenti nel cratere sismico.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati nel motivo di ricorso come parametri di compatibilità dell'agevolazione fiscale con il diritto dell'Unione.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di conformità della disciplina interna ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
L. n. 289 del 2002
richiamata nel motivo di ricorso quale fonte dell'agevolazione fiscale per i soggetti residenti nel cratere sismico.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la prova del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo deve risultare documentalmente dagli atti; in mancanza dell'avviso di ricevimento, il ricorso è inammissibile salvo tempestiva attivazione del notificante per ottenere il duplicato e specifica rimessione in termini.
- Quando una notificazione postale non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e comunque senza oltrepassare un termine ragionevolmente contenuto, parametrato alla metà del termine di impugnazione, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- In caso di notifica a mezzo posta di un atto processuale non recapitato per assenza o irreperibilità del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD; non è sufficiente la sola prova della spedizione.
- Se il ricorrente non dimostra tempestivamente di essersi attivato per reperire il duplicato dell'avviso di ricevimento, la richiesta di rimessione in termini può essere respinta e l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto della prova di notifica.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi notificatori assorbe ogni esame del motivo di merito, quando la questione processuale impedisce l'ingresso all'impugnazione.
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