Cassazione Civile, Ordinanza n. 05918/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio ha notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2003, contestando l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante da una cessione volontaria intervenuta nel corso di un procedimento espropriativo riguardante un terreno sito nel territorio di Cutro, destinato alla realizzazione di una caserma militare. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che ha annullato l'accertamento ritenendo non tassabile la plusvalenza ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991; la decisione è stata confermata in appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991, in combinato disposto con l'art. 67 TUIR e il D.M. n. 1444/1968, per avere la sentenza impugnata ritenuto sufficiente, per escludere la tassazione, il solo dato della ricaduta dell'area in zona agricola secondo il PRG, senza verificare l'effettiva collocazione del terreno nelle zone omogenee A, B, C o D considerate dalla norma. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'intempestività del ricorso; nella memoria ha inoltre richiamato, in via subordinata, censure già dedotte nei gradi di merito sulla misura dell'aliquota applicata e sulla sottoscrizione dell'avviso, ma tali questioni sono state ritenute inammissibili in questa sede.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di intempestività del ricorso, osservando che si applicava il termine lungo annuale, non ancora spirato alla data di notifica, anche considerando la sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid-19. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che ai fini della tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio o cessioni volontarie non basta la classificazione urbanistica formale del terreno come area agricola, ma occorre verificare se il suolo ricada nelle zone omogenee di tipo A, B, C o D indicate dalla norma o sia inserito in esse secondo i criteri urbanistici rilevanti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori doglianze del contribuente sono state ritenute inammissibili perché introdotte tardivamente o non scrutinabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, l. n. 413/1991
«plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D»
La tassazione della plusvalenza dipende non dalla mera destinazione urbanistica locale del terreno, ma dalla sua effettiva collocazione nelle zone omogenee individuate dalla norma o in area ad esse assimilabile secondo criteri urbanistici rilevanti.
art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato in combinato disposto con la norma speciale sulle plusvalenze da esproprio per individuare il presupposto impositivo IRPEF.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Usato per individuare le zone omogenee A, B, C e D rilevanti ai fini dell'imponibilità.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Rilevato ai fini della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Richiamato insieme all'art. 83 d.l. n. 18/2020 per il periodo di sospensione straordinaria dei termini.
art. 327 c.p.c.
Per i giudizi instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009 si applica il termine lungo annuale per l'impugnazione, e non quello semestrale.
art. 35, comma 2, l. n. 327/2001
Questione evocata dal controricorrente in memoria sulla misura dell'aliquota applicata dall'Ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile in questa sede.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La doglianza sulla mancanza di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento è stata ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o cessioni volontarie in procedimenti espropriativi, la verifica dell'imponibilità va compiuta in base ai criteri legali specificamente previsti dalla disciplina fiscale speciale, e non sulla sola classificazione urbanistica formale risultante dal piano regolatore locale.
- La mera qualificazione dell'area come agricola nello strumento urbanistico non è di per sé sufficiente a escludere la tassazione, se non è esclusa la sua ricomprensione nelle zone omogenee di tipo A, B, C o D o in contesti urbanisticamente rilevanti ai fini della norma.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le questioni nuove introdotte per la prima volta in memoria o comunque non devolute tempestivamente nei gradi di merito.
- Ai fini del termine lungo per impugnare, nei giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., con eventuale sospensione per i periodi straordinari previsti da norme emergenziali.
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