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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04907/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di contestazione relativo all’anno 2009 con cui l’Amministrazione finanziaria ha irrogato a carico di una società una sanzione pecuniaria per l’indebito utilizzo in compensazione, tramite modelli F24, di crediti d’imposta inesistenti destinati al pagamento di contributi INPS. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i modelli F24 risultavano intestati a una società diversa, ma riportavano numeri di matricola INPS della ricorrente, consentendo a quest’ultima di avvantaggiarsi di crediti formalmente riferiti a un soggetto interposto. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, deducendo in sintesi: nullità del giudizio per il rigetto dell’istanza cautelare e per il mancato rinvio dell’udienza; vizi motivazionali e di motivazione apparente; erronea imputazione della violazione alla società ricorrente; illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati; violazione delle regole sulla prova e sul principio di non contestazione; omessa applicazione della continuazione sanzionatoria; illegittima applicazione del raddoppio del contributo unificato; omessa pronuncia sulle eccezioni formulate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla fase cautelare e al rinvio dell’udienza, ritenendo che eventuali vizi del procedimento cautelare non travolgano la decisione di merito e che il differimento dell’udienza per impedimento del difensore presupponga la concreta impossibilità di sostituzione. Ha poi ritenuto inammissibili i motivi che miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sottolineando che la società beneficiaria effettiva dell’indebita compensazione era individuata attraverso i modelli F24 intestati a un soggetto interposto. È stato inoltre escluso il difetto di motivazione dell’atto impositivo, perché la motivazione per relationem è ammessa quando l’atto richiama e riproduce il contenuto essenziale degli atti presupposti; parimenti è stata esclusa la violazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione, nonché l’ammissibilità di nuove questioni in cassazione, tra cui la continuazione sanzionatoria. La Corte ha invece rilevato d’ufficio l’erroneità della statuizione della CTR sul raddoppio del contributo unificato, precisando che tale previsione non si applica al processo tributario di merito; tuttavia ciò non ha inciso sull’esito complessivo del ricorso, che è stato comunque respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997

    costituisce la base sanzionatoria per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di tributi o contributi

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    il provvedimento cautelare ha natura strumentale e provvisoria; il suo eventuale vizio non incide automaticamente sulla successiva sentenza di merito

  • art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992

    le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono la mancata trattazione dell’istanza cautelare o il diniego di rinvio dell’udienza

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore richiede l’impossibilità di sostituzione; altrimenti il diniego è legittimo

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è il vizio corretto per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia, non la violazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammesso il vecchio vizio di insufficiente motivazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti richiamati dalla norma

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per la nullità dell’atto di contestazione, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo/inammissibile alla luce della ritenuta imputazione sostanziale della violazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice distribuisce erroneamente l’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la motivazione degli atti tributari può essere assolta anche per relationem, purché l’atto richiami il contenuto essenziale degli atti presupposti

  • L. n. 241 del 1990

    richiamata con riguardo ai vizi motivazionali dell’atto amministrativo/tributario

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    la questione della continuazione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non trattata nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile..."

    la previsione del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è circoscritta al processo civile; non si applica al processo tributario di merito

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’eventuale illegittimità del provvedimento cautelare o del suo mancato esame non determina, di regola, la nullità della sentenza di merito né la regressione del giudizio al primo grado, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge.
  • Il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore è legittimamente negato quando non sia allegata l’impossibilità di sostituzione tramite delega o altra soluzione organizzativa; un mero problema di agenda o di organizzazione professionale non integra, di per sé, lesione del diritto di difesa.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, né censurare genericamente la motivazione se il motivo tende soltanto a proporre una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito erroneamente l’onere della prova; non basta contestare l’esito della valutazione probatoria.
  • La motivazione per relationem dell’atto tributario è valida se l’atto richiamato è identificabile e il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’atto notificato, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • Le questioni non trattate nei gradi di merito e le nuove contestazioni che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La statuizione sul raddoppio del contributo unificato non opera nel processo tributario di merito, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria riferita al processo civile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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