Cassazione Penale, Sentenza n. 38244/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere perché i reati (accesso abusivo a un sistema informatico, art. 615-ter c.p., e frode informatica, art. 640-ter c.p.) erano stati ritenuti commessi all'estero e quindi soggetti all'art. 10 c.p. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 6 e 9 c.p. e dell'art. 554-bis, comma 6, c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione, sostenendo che parti rilevanti dell'azione (induzione in errore delle vittime e atti di disposizione patrimoniale come i bonifici) e l'introduzione nel sistema ISP contestata erano avvenute in Italia, perciò la giurisdizione e la legge italiana dovevano trovare applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva escluso la procedibilità per difetto dei requisiti dell'art. 10 c.p., perché il Tribunale aveva considerato solo il luogo di consumazione materiale evitando di applicare l'art. 6 c.p. nel suo secondo comma (nozione "frammentata"/ubiquitaria del locus commissi delicti). La Corte ha affermato che l'accesso abusivo al sistema ISP di "Libero" e l'introduzione nell'account aziendale debbono ritenersi avvenuti in Italia e che, quanto alla frode informatica (reato a condotta frazionata), è sufficiente che una delle fasi rilevanti (induizione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto, danno patrimoniale) si sia verificata in Italia per applicare la legge italiana e determinare la competenza. La sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rimessi per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Firenze in diversa composizione, ai sensi degli artt. 593 e 623 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Il reato di accesso abusivo è stato qualificato come avente consumo materiale dove si agisce sul computer remoto, ma la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'art. 6 c.p., l'"azione" rilevante include anche l'introduzione nel sistema informatico (e quindi il luogo in cui il sistema si trova), estendendo il locus commissi delicti all'Italia se il sistema è italiano.
art. 640-ter c.p.
La frode informatica, assimilata alla truffa per struttura e elementi, è qualificata come reato a condotta frazionata; perciò, ai fini della legge applicabile e della giurisdizione, è sufficiente che una delle fasi (artifici, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia verificata in Italia.
art. 10 c.p.
L'articolo disciplina i reati commessi all'estero; il Tribunale lo aveva applicato ritenendo i fatti commessi all'estero, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità perché parti rilevanti dell'azione si erano verificate in Italia.
art. 6 c.p.
quando "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato" e quando "l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"
Interpretazione estensiva/"ubiquitaria": il locus commissi delicti si determina anche con riferimento a parti frammentarie dell'azione o al verificarsi dell'evento in Italia; pertanto anche una parte dell'azione o l'evento dannoso verificatisi in Italia radicano la giurisdizione italiana.
art. 9, comma 1, c.p.p.
Richiamato per stabilire la competenza territoriale: quando parte dell'azione è avvenuta in Italia, competente è il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata parte dell'azione.
art. 554-bis, comma 6, c.p.p.
Citato dal ricorrente tra le norme violate; nella motivazione il giudizio della Corte si è però concentrato soprattutto sull'interpretazione dell'art. 6 c.p. e sulla nozione di locus commissi delicti.
art. 169 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla modalità di notifica dell'avviso dell'udienza al difensore di ufficio; il processo ha rilevato che la notifica all'avvocato è stata eseguita e che al detenuto in Ungheria è stata inviata raccomandata tradotta, senza che fosse eletto domicilio nel termine.
art. 593, comma 2, c.p.p.
Previsione che consente al pubblico ministero il ricorso per cassazione avverso sentenza di proscioglimento non impugnabile: da qui la trasmissione degli atti dopo annullamento per nuovo giudizio.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norma invocata per la rimessione degli atti al Tribunale di primo grado in diversa composizione per nuovo giudizio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Per i reati informatici che implicano elementi distribuiti nel tempo e nello spazio (accesso a sistemi remoti, inducimento in errore, bonifici), il "locus commissi delicti" va valutato con la nozione frammentata/ubiquitaria dell'art. 6 c.p.: anche una parte dell'azione o l'evento dannoso in Italia fonda la giurisdizione italiana.
- Nel caso di accesso abusivo, non basta considerare solo il luogo fisico dove l'autore ha digitato sul suo dispositivo: va considerato anche il luogo in cui il sistema informatico violato è collocato, perché l'introduzione nel sistema è parte dell'azione rilevante ai fini dell'art. 6 c.p.
- Per la frode informatica (e la truffa) caratterizzata da più eventi, è sufficiente che almeno uno degli elementi essenziali (artifici/raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia verificato in Italia per applicare la legge italiana e la competenza territoriale.
- Il giudice non deve limitarsi a valutare il luogo indicato nel capo d'imputazione se da atti e prove emerge che parti rilevanti dell'azione sono avvenute in Italia; occorre applicare gli artt. 6 e 9 c.p.p. e, se necessario, invitare il pubblico ministero a correggere il capo d'imputazione.
- Il pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione una decisione di proscioglimento non impugnabile, e la Corte può annullare e rinviare il processo al giudice territoriale per nuovo giudizio quando ritenga erronea l'esclusione della giurisdizione italiana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38223/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38224/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38225/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38226/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38227/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38228/2025 del 25/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →