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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11432/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso. Non risultano interventi sul merito della condanna o sulla pena, ma solo la conferma dell'assetto derivante dalla sentenza d'appello resa in concordato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa in un procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello non avrebbe verificato la sussistenza dei presupposti per pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p., cioè il dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità/proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in caso di rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato, è inammissibile la censura relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la rinuncia copre anche tali questioni, salvo il solo caso di pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità non può essere fatto valere in cassazione quando la questione sia coperta dalla rinuncia ai motivi di appello nel concordato, salvo il limite della pena illegale.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte d'appello decide in camera di consiglio anche su richiesta concordata delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come norma che disciplina le forme della richiesta delle parti per il concordato in appello.

  • L. n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel codice di rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello preclude la deduzione in cassazione di censure che investano motivi rinunciati, compresa la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • L'accordo delle parti sui punti concordati comporta una rinuncia ampia, idonea a coprire anche questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione dell'eventuale pena illegale.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda vizi della formazione del consenso, l'eventuale mancanza o invalidità del consenso del Procuratore generale, oppure la difformità della decisione rispetto all'accordo intervenuto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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