Cassazione Penale, Sentenza n. 36058/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unica censura: violazione di legge per motivazione meramente assertiva e mancata confutazione delle censure relative all'erroneo inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale prevista dall'art. 1, lett. c) del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (il Tribunale avrebbe richiamato la lettera b) e non la c)), con richiesta di annullamento del decreto impugnato
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte di cassazione ha confermato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato a violazioni di legge e che la motivazione è censurabile in cassazione solo se inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale che, sulla base della pluralità di procedimenti penali e della tipologia dei reati (estorsione, rapina, ricettazione, furto) commessi in un arco pluriennale, ha accertato la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale di Simon riconducendolo alle categorie di cui all'art. 1, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n. 159/2011. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 1, lett. b) e lett. c)
Definisce le categorie di pericolosità sociale che giustificano l'applicazione delle misure di prevenzione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabili entrambe le lettere per la pluralità e la tipologia dei reati commessi
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: ammissibile solo per violazione di legge
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata come norma storica sul regime di impugnazione in materia di misure di prevenzione, confermando la limitazione del sindacato di cassazione alle sole violazioni di legge
d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3
Richiamo normativo recente che rimodula la disciplina delle impugnazioni nelle misure di prevenzione confermando i limiti del controllo di legittimità
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)
Indicano i vizi deducibili in cassazione: in materia di misure di prevenzione è esclusa la censura per illogicità manifesta (lett. e) salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; è consentita la denuncia della motivazione inesistente (lett. c)
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è sindacabile in via ordinaria la motivazione delle decisioni, salvo che questa sia del tutto inesistente o meramente apparente
- La valutazione della "pericolosità sociale" richiede un giudizio concreto e complessivo: la pluralità di procedimenti penali, la varietà tipologica dei reati e la persistenza temporale delle condotte possono comprovare l'attualità della pericolosità
- La Corte d'appello può utilizzare elementi indiziari provenienti anche da procedimenti penali in corso o da diverse vicende processuali purché tali elementi siano idonei e motivati a mostrare il profilo sintomatico della pericolosità
- Se in appello non viene dedotto specifico motivo di doglianza su un punto (es. inquadramento nella lettera b)), quel punto si considera non contestato e la decisione di primo grado su quel profilo resta confermata
- Per impugnare con successo in cassazione una misura di prevenzione basata sulla motivazione occorre dimostrare che la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o che è così carente da renderla inesistente
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