Cassazione Civile, Ordinanza n. 03085/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite riguarda la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare per asserito inadempimento dell’utilizzatrice, con ordine di restituzione dell’immobile. L’utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato la risoluzione. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la doglianza secondo cui la morosità era venuta meno perché i canoni sarebbero stati pagati da un terzo, con conseguente estinzione del debito; in subordine ha richiamato una pretesa delegatio solvendi/promittendi che avrebbe liberato il debitore originario. Con il secondo motivo ha denunciato ancora nullità per motivazione apparente, lamentando che la Corte d’appello non si fosse confrontata con la censura di pretestuosità e contrarietà a buona fede dell’avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte della concedente. In memoria ha inoltre contestato la legittimazione attiva della mandataria del creditore successore, deducendo la mancanza di prova della successione nei crediti e della ricomprensione del credito in causa nel blocco ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, anche riqualificata come omessa pronuncia, non si confrontava con la reale ratio della sentenza d’appello: il gravame in appello era stato incentrato non sull’estinzione del debito per pagamento, ma sulla pretesa conversione del rapporto in una delegatio promittendi, domanda dichiarata nuova e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; inoltre, la parte ricorrente non aveva specificato né che una domanda di estinzione del debito fosse stata effettivamente proposta in appello né che fosse stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione della buona fede, condividendo la valutazione del Tribunale secondo cui, alla luce del mancato pagamento dei canoni e dell’assenza di prova di ulteriori pagamenti, l’esercizio della clausola risolutiva espressa non era pretestuoso né contrario a buona fede. Ha infine respinto l’eccezione in memoria sulla legittimazione attiva della mandataria, rilevando che questa aveva agito quale mandataria del creditore successore e che l’eventuale contestazione della titolarità del credito in capo al mandante avrebbe dovuto essere dedotta come specifico motivo di ricorso, non potendo essere introdotta in modo surrettizio in memoria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente viene respinta perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente al c.d. minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui la deduzione di omessa pronuncia richiede che il motivo o la conclusione asseritamente non esaminati siano stati effettivamente mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 345 c.p.c.
La domanda di accertamento della conversione del rapporto in delegazione di pagamento cumulativa è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello.
art. 1269 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il pagamento del terzo avrebbe prodotto una delegatio promittendi con effetto liberatorio per il debitore originario; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione omessa pronuncia o motivazione apparente deve individuare con precisione il capo o il motivo di appello effettivamente devoluto e deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile se non si dimostra che quel motivo sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni in appello.
- Il pagamento eseguito da un terzo non può essere confuso, sul piano processuale e sostanziale, con una diversa eccezione di delegazione o con la deduzione di estinzione del debito: occorre allegare e provare specificamente la fattispecie invocata.
- La mera emissione di cambiali o la produzione di titoli non prova, da sola, l’avvenuto pagamento del debito sottostante, in assenza di prova dell’effettiva estinzione dei canoni.
- L’esercizio della clausola risolutiva espressa non è pretestuoso né contrario a buona fede quando l’inadempimento dedotto risulti accertato e non specificamente contestato.
- La contestazione della titolarità del credito o della legittimazione del soggetto che agisce deve essere proposta tempestivamente e con il corretto veicolo processuale; non può essere introdotta in modo surrettizio in memoria quando il soggetto evocato agisca quale mandatario del creditore successore.
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