Cassazione Penale, Sentenza n. 18174/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il diniego di dissequestro dell'autosalone "Super Auto" sequestrato con decreto del GIP di Catanzaro del 12/12/2019. Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 512-bis, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 (capo L7). Il reato relativo al capo L7 è stato dichiarato estinto per prescrizione in primo grado; successivamente, nella stessa sentenza di primo grado, è stata disposta la confisca del bene in relazione a diversa imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa, capo A). I ricorrenti contestavano che il mantenimento del vincolo cautelare non poteva fondarsi su una confisca non definitiva né su un reato diverso rispetto a quello per il quale era stata chiesta la misura cautelare originaria, e che il Tribunale di Vibo Valentia aveva illegittimamente esteso il titolo del vincolo al capo A senza che vi fosse stata domanda cautelare su quel capo.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 12/12/2019 del GIP di Catanzaro. Ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro preventivo dell'autosalone "Super Auto" di Pititto Angela e ha disposto la comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti di competenza (art. 626 c.p.p.). La decisione è stata fondata principalmente sul principio della domanda per le misure cautelari reali e sul fatto che la confisca disposta con sentenza non definitiva non può giustificare, da sola, il mantenimento del vincolo cautelare originariamente disposto per un diverso reato; pertanto il mantenimento del sequestro rispetto al capo A, non richiesto originariamente, è illegittimo.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Distinzione tra funzione impeditiva e funzione anticipatoria della misura cautelare reale; la misura deve essere valutata in relazione al reato per cui è stata richiesta (principio della domanda)
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'appello avverso provvedimenti cautelari reali; contesto procedurale dell'impugnazione
art. 240 e art. 240-bis cod. pen.
Disposizioni sulla confisca (obbligatoria e facoltativa); la confisca non definitiva non trasforma automaticamente il sequestro in titolo ablativo permanente
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione di stampo mafioso cui è stata riferita la confisca in sentenza di primo grado; la confisca per tale reato, se non definitiva, non giustifica il mantenimento del sequestro originario relativo a diverso reato
art. 512-bis cod. pen.
Reato originariamente indicato nel decreto di sequestro (illecita attività connessa alla commercializzazione di autoveicoli); su questo capo era stata disposta la misura cautelare originaria
art. 323 cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare quando vengono meno i presupposti; la Corte ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro alla luce della prescrizione del reato che giustificava la misura e dell'assenza di titolo cautelare alternativo valido
art. 195, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze difensive relative alla valutazione della attendibilità dei collaboratori/ dichiarante; la Corte ha ritenuto non decisivi i rilievi difensivi rispetto al profilo principale (principio della domanda)
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione a questioni di conformità del processo e della motivazione; invocata dal ricorrente ma la decisione si è risolta sul piano processuale della domanda cautelare
Massime di principio
- Principio della domanda: il mantenimento o l'imposizione di una misura cautelare reale può riferirsi solo al reato per il quale è stata richiesta la misura; non è consentito cambiare il titolo del vincolo in assenza di relativa domanda cautelare.
- Confisca non definitiva non legittima di per sé il mantenimento del sequestro: una sentenza che dispone la confisca ma non è passata in giudicato non trasforma automaticamente il sequestro preventivo in titolo definitivo di ablazione.
- Prescrizione del reato che giustifica il sequestro: quando il reato che aveva giustificato il sequestro è estinto per prescrizione, la misura cautelare perde efficacia salvo che sussistano validi e autonomi titoli cautelari richiesti sul bene.
- Divieto di mutare la funzione della misura in fase di rinvio: il giudice del rinvio non può reinterpretare il fine originario del sequestro (es. da funzione impeditiva ad anticipatoria della confisca per diverso reato) se ciò equivale a sostituire la domanda cautelare originaria.
- Quando la motivazione si fonda su diversi profili, il mancato esame di questioni processuali rilevanti (come il principio della domanda) può rendere illegittimo il mantenimento della misura, anche se ci sono elementi indiziari relativi ad altri illeciti.
- Tutela dell'avente diritto: in caso di estinzione del reato che giustificava il vincolo e di assenza di titolo alternativo, va disposta la perdita di efficacia del sequestro e la restituzione dei beni.
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