Cassazione Penale, Sentenza n. 28498/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti. Primo motivo: vizio di qualificazione per lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, in ragione del quantitativo complessivo di 5,02 grammi; si deduce che il reato avrebbe dovuto essere derubricato e che la custodia in carcere fosse quindi illegittima. Secondo motivo: difetto di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli elementi raccolti dimostrerebbero al più il favoreggiamento rispetto alla concorso nello spaccio, e che il figlio avrebbe agito come principale autore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mera reiterazione delle censure già affrontate dal Tribunale del riesame. Nel merito ha richiamato il criterio delle Sezioni Unite (n. 51063/2018) sulla valutazione complessiva degli indici di lieve entità e ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame: la lieve entità ponderale non ha prevalso una volta valutata unitariamente con il contesto (525 visite in 45 giorni, sistema di videosorveglianza con quattro telecamere, incontri in vicolo cieco, adozione di cautele per l'uscita sicura degli acquirenti, sabotaggio di una telecamera dopo perquisizioni, presenza del ricorrente nell'ultima cessione contestata, incapacità di fornire spiegazioni sulle visite). Tali elementi hanno giustificato la sussistenza dei gravi indizi e la necessità della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma destinataria della partecipazione nel reato (concorso); il contestuale richiamo alle fattispecie di spaccio indica l'imputazione per atti in concorso
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La Corte applica l'insegnamento delle Sezioni Unite: la valutazione degli indici di lieve entità deve essere complessiva e motivata; il dato quantitativo va confrontato con tutte le altre circostanze rilevanti e può essere assorbente solo se valutato nel contesto
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di errata qualificazione dei fatti prospettato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sui gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi raccolti soddisfino il parametro della gravità indiziaria
Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018
Principio di diritto che impone la valutazione unitaria e motivata degli indicatori di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5; la Corte di Cassazione lo applica per rigettare la doglianza sulla derubricazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'imposizione delle spese e del pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente colpa e nondimeno ha confermato l'onere delle spese per l'inammissibilità
Massime di principio
- La qualifica del fatto come 'lieve entità' ai fini dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici previsti dal comma 5; il solo quantitativo di droga non è decisivo
- Quantità ridotte di sostanza possono comunque non integrare la lieve entità se sussistono elementi concreti di organizzazione, sistematicità delle cessioni e capacità di approvvigionamento (es. numerose visite, uso di telecamere, modalità organizzative)
- Elementi quali frequenza elevata di visite, appostamenti, incontri in luoghi protetti, installazione e poi sabotaggio di videoregistrazioni costituiscono indici molto rilevanti per la gravità indiziaria
- In sede di cassazione i motivi che si limitano a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità; occorre apportare nuovi profili di illegittimità o errori di diritto non già valutati
- Per ottenere la derubricazione a fattispecie di lieve entità e invertire l'applicazione di misure cautelari, la difesa deve dimostrare non solo il basso quantitativo ma l'assenza degli altri indici di sistematicità e organizzazione
- La sussistenza dei gravi indizi può essere sostenuta da elementi di contesto e comportamentali anche in assenza di grandi quantitativi: la prova di un'attività strutturata e ripetuta è determinante ai fini della misura cautelare
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