Cassazione Penale, Sentenza n. 09973/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare, ha chiesto autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione per due ore al giorno per provvedere alle esigenze di vita (acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e "altre esigenze basilari"). Il magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo che le esigenze di acquisto possano essere soddisfatte mediante servizi di delivery. In ricorso il condannato ha censurato il provvedimento: (i) per non aver valutato che il delivery non esaurisce tutte le necessità quotidiane di una persona sola; (ii) per non aver tenuto conto della documentazione che attestava l'abbandono dell'abitazione da parte dei genitori, l'assenza di alternative concrete, l'irreprensibile comportamento durante l'esecuzione della misura e la brevità temporale della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il provvedimento del magistrato di sorveglianza sia impugnabile in cassazione solo per violazione di legge (ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost.) e che, nel caso concreto, le censure non dimostrano una violazione di legge. La Corte ha rilevato che l'istanza chiedeva in sostanza l'uscita per acquisti di beni di prima necessità e che il magistrato aveva correttamente considerato l'abbandono dell'abitazione da parte dei genitori (che era rilevante per valutare l'effettiva necessità dell'uscita) e l'esistenza di alternative concrete come i servizi di delivery. Le deduzioni sulla condotta irreprensibile e sulla temporaneità della richiesta non erano pertinenti rispetto al punto decisivo, ossia l'esistenza di alternative per provvedere alle esigenze indispensabili, ai sensi dell'art. 284, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il decreto impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 7
"contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge"
La Corte ricorda che i provvedimenti sulla libertà personale (anche quelli del magistrato di sorveglianza che modificano le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare) sono impugnabili in cassazione soltanto per violazione di legge, non per rivalutazione del merito o dei fatti.
Codice di procedura penale, art. 284, comma 3
"l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio può essere concessa soltanto se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita"
L'autorizzazione a uscire dal domicilio va concessa solo se non esistono altri mezzi concreti per soddisfare le esigenze indispensabili; la possibilità di utilizzare servizi alternativi (es. delivery) può legittimare il diniego.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte a carico dell'appellante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, sentenze richiamate)
Riferimenti: Sez. 1, Sent. n. 52134 del 07/11/2019; Sez. 1, Sent. n. 15683 del 13/12/2002; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007
Conferma il principio che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi a modifiche delle prescrizioni della detenzione domiciliare sono impugnabili in cassazione per violazione di legge e chiarisce i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito.
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio in detenzione domiciliare sono concesse solo se il richiedente dimostra che non può altrimenti provvedere alle "esigenze indispensabili di vita"; l'esistenza di alternative concrete (es. servizi di delivery) può giustificare il diniego.
- In ricorso in Cassazione contro decisioni del magistrato di sorveglianza è consentito il controllo solo per violazione di legge: non si rivedono liberamente i fatti o la valutazione di merito fatta dal giudice di merito.
- La domanda deve descrivere in modo specifico e concreto quali esigenze non possono essere soddisfatte con mezzi alternativi; deduzioni vaghe o generiche sono deboli davanti al giudice.
- Documentazione come l'abbandono dell'abitazione da parte di conviventi è rilevante, ma il giudice può valutare che tale circostanza non escluda necessariamente soluzioni alternative praticabili.
- Comportamento irreprensibile e temporaneità della richiesta sono elementi positivi ma non autonomamente determinanti: la valutazione rimane ancorata alla verifica della impossibilità di provvedere altrimenti alle esigenze indispensabili.
- Chi impugna deve mirare a dimostrare una specifica violazione di legge (es. errore di diritto nell'applicazione dell'art. 284 c.p.p. o omissione della valutazione di alternative concrete) per avere possibilità di successo in Cassazione.
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