Ordinanza n. 2551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 702/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 6/2022, rilasciato dal Comune di Latina a una società per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 702/2024, che aveva dichiarato tardive le censure relative alle distanze tra costruzioni e aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando il permesso di costruire per il profilo del calcolo della cubatura della nuova costruzione su una superficie qualificata come boscata. Il TAR aveva ritenuto necessaria, per escludere tale qualificazione, una specifica e puntuale certificazione comunale, rilevando la carenza della certificazione nella fattispecie, e aveva escluso la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Nel giudizio d'appello il Comune ha depositato documentazione relativa all'acquisizione, successivamente alla sentenza di primo grado, della certificazione dell'assenza dell'area boscata, adottata ai sensi dell'art. 39, comma 5, del PTPR, nonché un nuovo permesso di costruire del 23 dicembre 2024. La certificazione è stata impugnata dagli appellanti davanti al TAR Lazio, sezione di Latina, mentre il nuovo permesso di costruire non è stato impugnato. Gli appellanti hanno chiesto il rinvio dell'udienza per valutare l'incidenza della documentazione sopravvenuta sulla persistenza della materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso l'appello nel merito né le questioni di rito. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo agli appellanti di dedurre puntualmente sulla persistenza della materia del contendere, con particolare riguardo all'eventuale individuazione di una soluzione tra le parti, e chiedendo al Comune appellato di esprimersi sul punto. Gli adempimenti devono essere svolti mediante deposito in segreteria entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La decisione di ogni questione, in rito, nel merito e sulle spese è rimasta impregiudicata. La trattazione dell'appello sarà fissata successivamente, una volta acquisita la relazione richiesta.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. nell'esercizio dei poteri istruttori.
art. 39, comma 5, PTPR
Indicato quale fondamento della certificazione comunale successiva relativa all'assenza dell'area boscata.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio d'appello contro l'annullamento di un titolo edilizio, sopravvengono una nuova certificazione amministrativa e un nuovo titolo edilizio potenzialmente incidenti sull'oggetto della controversia, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare la persistenza della materia del contendere prima di decidere il merito.
- La valutazione della persistenza della materia del contendere deve considerare anche l'eventuale soluzione della controversia tra le parti e richiede una puntuale presa di posizione degli appellanti e dell'amministrazione interessata.
- La produzione di documentazione sopravvenuta non determina automaticamente la definizione del giudizio: l'incidenza degli atti sulla controversia deve essere verificata dal giudice, restando impregiudicate le questioni di rito, di merito e sulle spese.
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