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Sentenza

Sentenza n. 985/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del relativo libretto di porto d’armi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, guardia particolare giurata armata, ha impugnato il decreto prefettizio dell’11 dicembre 2025 che le aveva revocato la licenza di porto di pistola per difesa personale e il relativo libretto. Il provvedimento fondava l’inaffidabilità all’uso delle armi sul coinvolgimento della ricorrente in un alterco con un collega, al quale era personalmente legata, nonché sull’esistenza di situazioni conflittuali recenti e non definitivamente concluse, ritenute incompatibili con la disponibilità di armi per ragioni di sicurezza propria e dei terzi. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame della posizione, con considerazione del decreto di archiviazione del procedimento penale, degli eventuali sviluppi della vicenda e dell’incidenza della misura sulla capacità lavorativa della ricorrente. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato un successivo decreto del 30 aprile 2026, con il quale ha dichiarato nullo ab origine il precedente decreto di revoca, rilevando che il libretto era già scaduto alla data dell’adozione dell’atto impugnato e che, pertanto, il provvedimento era privo di oggetto. La ricorrente ha depositato una memoria contenente ulteriori doglianze contro il provvedimento originario e contro quello successivo, ma la memoria non è stata notificata alle altre parti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il decreto di revoca impugnato non produceva più effetti nella sfera giuridica della ricorrente, essendo stato successivamente dichiarato nullo dalla stessa Prefettura. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative all’affidabilità nell’uso delle armi, poiché è venuto meno l’interesse attuale all’annullamento dell’atto. Le ulteriori doglianze contenute nella memoria del 19 giugno 2026 non hanno ampliato il thema decidendum, in quanto la memoria non era stata notificata alle altre parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 138 TULPS

    l’assenza di un rapporto di lavoro non potrebbe in alcun modo giustificare il mantenimento dei titoli di polizia, ai sensi dell’art. 138 TULPS

    La Prefettura ha richiamato la disposizione per sostenere che la cessazione del rapporto di lavoro con l’istituto di vigilanza impedirebbe il mantenimento dei titoli di polizia connessi alla qualifica di guardia particolare giurata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione degli effetti dell’atto impugnato, mediante un successivo provvedimento amministrativo che lo dichiari nullo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, quando l’annullamento giudiziale non è più idoneo a produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
  • La dichiarazione amministrativa di nullità dell’atto impugnato per inesistenza dell’oggetto può rendere improcedibile il giudizio di annullamento, senza necessità di esaminare nel merito i vizi originariamente dedotti.
  • Una memoria non notificata alle altre parti non è idonea ad ampliare il thema decidendum introducendo ulteriori ragioni di doglianza contro l’atto impugnato o contro atti successivi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseNullità del provvedimento

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