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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00234/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 757.619,84 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti in appalto. La società committente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Pordenone eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale, sulla base di una clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto di appalto, che devolveva al collegio arbitrale ogni controversia relativa a interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del contratto. La controparte sosteneva invece la nullità della clausola compromissoria per mancata specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. Il Tribunale accolse l’eccezione di incompetenza e rimise la controversia agli arbitri, ritenendo che il contratto fosse frutto di trattative e non di predisposizione unilaterale per una serie futura di rapporti. Con il regolamento di competenza la società appaltatrice censurava tale decisione per violazione dell’art. 1341, comma 2, c.c., deducendo che, pur essendo state modificate alcune clausole, la clausola compromissoria era rimasta invariata e doveva comunque essere specificamente approvata per iscritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha affermato che, per applicare l’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che il contratto sia stato predisposto da una parte e accettato dall’altra, ma occorre che le condizioni generali siano state predisposte per disciplinare una serie futura e indefinita di rapporti, sia sul piano sostanziale sia su quello formale. Nel caso concreto non risultavano allegate né provate circostanze idonee a dimostrare che la proposta contrattuale predisposta dalla committente fosse destinata a regolare in modo uniforme una pluralità di rapporti, e la semplice deduzione che la bozza fosse stata usata anche in un altro appalto non era sufficiente a provare la serialità richiesta. La Corte ha quindi confermato che la clausola compromissoria non necessitava di specifica approvazione scritta e che la competenza spettava al collegio arbitrale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    La specifica approvazione per iscritto è necessaria solo per clausole inserite in condizioni generali predisposte unilateralmente per regolare una serie indefinita di rapporti; non basta la mera predisposizione unilaterale di un singolo contratto né l’uso di una bozza in altri rapporti se non è provata la serialità e uniformità dello schema contrattuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. si applica soltanto quando il testo contrattuale sia predisposto come condizioni generali destinate a regolare una pluralità indifferenziata di rapporti futuri, con contenuto predeterminato e utilizzabile in serie.
  • La specifica approvazione per iscritto non è richiesta per clausole elaborate in previsione di un singolo, specifico contratto, anche se una parte ne abbia predisposto materialmente il testo e l’altra possa solo accettarlo o rifiutarlo.
  • Ai fini dell’applicazione dell’art. 1341, comma 2, c.c., la parte che invoca la norma deve allegare e dimostrare la natura seriale e uniformante dello schema negoziale; la mera esistenza di una bozza o il suo precedente utilizzo in altro rapporto non sono, da soli, sufficienti.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può valutare direttamente gli atti e fondare la decisione anche su profili diversi da quelli valorizzati dal giudice di merito, trattandosi di controllo su una questione processuale e di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompetenzaArbitrato
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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