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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel contratto di mutuo stipulato tra la banca e una società mutuataria era inserita una dichiarazione con cui la società affermava di essere debitrice verso alcuni soci finanziatori e di impegnarsi a far sì che quel credito fosse postergato al rimborso integrale del debito verso la banca. In sede di registrazione l'Ufficio ha emesso nei confronti della banca un avviso di liquidazione, ritenendo che tale dichiarazione costituisse un atto ricognitivo di debito soggetto a imposta proporzionale di registro. La banca ha impugnato l'avviso e, dopo il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso sulla base dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 mentre l'Ufficio aveva ricondotto l'imposizione all'art. 21 del medesimo d.P.R.; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 22 d.P.R. 131/1986, 3 e 11 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986 e 1988 c.c., per avere la CTR qualificato la clausola come ricognizione di debito e applicato l'art. 22.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto errata la qualificazione della dichiarazione come ricognizione di debito e, conseguentemente, erronea l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. Ha precisato che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è un atto puramente dichiarativo, efficace solo se resa dal debitore al creditore senza intermediazioni; una dichiarazione contenuta in un contratto tra banca e società che riguarda un debito verso terzi non integra tale fattispecie. Ha inoltre affermato che l'art. 22 presuppone identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, requisito mancante nel caso di specie. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della banca e annullamento dell'avviso di liquidazione. Le spese del merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione; il motivo è stato però assorbito, quindi la Corte non si è soffermata su una specifica interpretazione della norma.

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    Si applica solo quando in un atto siano enunciate disposizioni contenute in atti non registrati posti in essere fra le stesse parti dell'atto che contiene l'enunciazione; non si applica a una dichiarazione inserita in un contratto se l'atto enunciato non intercorre tra le medesime parti.

  • art. 21 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro dell'imposizione prospettata dall'Ufficio; il motivo è stato assorbito e la Corte non ha fondato la decisione su tale norma.

  • art. 3 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    La ricognizione di debito, per la sua natura puramente dichiarativa e patrimoniale, è assoggettata all'imposta di registro dell'1% prevista da questa disposizione.

  • art. 11 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 1988 c.c.

    Definisce la ricognizione di debito come dichiarazione del debitore che riconosce l'esistenza del debito; l'atto ha natura puramente dichiarativa e produce effetti solo se proveniente dall'obbligato e indirizzato al creditore.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è un atto puramente dichiarativo e, per essere giuridicamente rilevante, deve provenire dal debitore ed essere resa direttamente al creditore, senza intermediazioni.
  • Una clausola inserita in un contratto con cui una parte dichiara l'esistenza di un debito verso terzi non integra, di per sé, una ricognizione di debito nei confronti di tali terzi.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 è necessario che l'atto enunciante e l'atto enunciato intercorrono tra le medesime parti; in mancanza di identità soggettiva, la tassazione della disposizione enunciata non è dovuta.
  • Quando la qualificazione giuridica dell'atto è errata e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioInadempimento
RamiTributiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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