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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35569/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione sul rigetto del motivo d'appello relativo alla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex legge n. 689/1981. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata a valorizzare i precedenti penali, senza spiegare adeguatamente perché la misura sostitutiva sarebbe stata inidonea al reinserimento sociale o perché fosse negativo il giudizio prognostico sull'adempimento delle prescrizioni. La censura era quindi diretta contro la motivazione del diniego della pena sostitutiva, non contro l'accertamento di responsabilità per il reato stradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva fondato il diniego dei lavori di pubblica utilità solo sui precedenti penali, ma su un più ampio giudizio di inefficacia rieducativa della misura, di prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni e di rischio di recidiva, desunto anche dalla gravità della condotta e dal fatto che l'imputato aveva già beneficiato di pene sospese e non detentive. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata nella sentenza di merito

  • legge n. 689/1981

    richiamata quale base normativa della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa

  • Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato

    citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata

  • Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio

    citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    richiamata per principi sui motivi di appello rilevanti anche nel giudizio di cassazione

  • Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne

    citata come precedente sul principio di diritto governante la materia della pena sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione propria dell'impugnazione.
  • Il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è legittimo quando il giudice di merito fondi il proprio giudizio su una valutazione complessiva e coerente di inefficacia rieducativa della misura, prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni e rischio di recidiva.
  • Ai fini della valutazione sulla pena sostitutiva non rilevano solo i precedenti penali in sé, ma anche la gravità concreta della condotta, l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi e il fatto che l'imputato abbia già fruito in passato di benefici o di pene non detentive senza effetto risocializzante.
  • La motivazione sul diniego della misura sostitutiva è insindacabile in cassazione se congrua, coerente e non manifestamente illogica.
  • Quando la motivazione di rigetto della richiesta di pena sostitutiva si intreccia con quella relativa alle attenuanti generiche, il giudice di legittimità può leggerle unitariamente, se dalla motivazione emerge comunque il complessivo giudizio sfavorevole sulla personalità e sulla prognosi futura.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniMisure alternative
RamiReati stradaliProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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