Cassazione Penale, Ordinanza n. 35569/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione sul rigetto del motivo d'appello relativo alla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex legge n. 689/1981. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata a valorizzare i precedenti penali, senza spiegare adeguatamente perché la misura sostitutiva sarebbe stata inidonea al reinserimento sociale o perché fosse negativo il giudizio prognostico sull'adempimento delle prescrizioni. La censura era quindi diretta contro la motivazione del diniego della pena sostitutiva, non contro l'accertamento di responsabilità per il reato stradale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva fondato il diniego dei lavori di pubblica utilità solo sui precedenti penali, ma su un più ampio giudizio di inefficacia rieducativa della misura, di prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni e di rischio di recidiva, desunto anche dalla gravità della condotta e dal fatto che l'imputato aveva già beneficiato di pene sospese e non detentive. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata nella sentenza di merito
legge n. 689/1981
richiamata quale base normativa della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
citata in tema di inammissibilità del motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
richiamata per principi sui motivi di appello rilevanti anche nel giudizio di cassazione
Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne
citata come precedente sul principio di diritto governante la materia della pena sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione propria dell'impugnazione.
- Il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è legittimo quando il giudice di merito fondi il proprio giudizio su una valutazione complessiva e coerente di inefficacia rieducativa della misura, prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni e rischio di recidiva.
- Ai fini della valutazione sulla pena sostitutiva non rilevano solo i precedenti penali in sé, ma anche la gravità concreta della condotta, l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi e il fatto che l'imputato abbia già fruito in passato di benefici o di pene non detentive senza effetto risocializzante.
- La motivazione sul diniego della misura sostitutiva è insindacabile in cassazione se congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- Quando la motivazione di rigetto della richiesta di pena sostitutiva si intreccia con quella relativa alle attenuanti generiche, il giudice di legittimità può leggerle unitariamente, se dalla motivazione emerge comunque il complessivo giudizio sfavorevole sulla personalità e sulla prognosi futura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →