Cassazione Penale, Sentenza n. 26219/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento in materia di stupefacenti. In sede di rinvio, la Corte di appello aveva assolto tre imputati dal reato associativo contestato al capo 1, aveva assolto uno di essi dal reato di detenzione/cessione di stupefacenti del capo 5 per non aver commesso il fatto, e aveva rideterminato le pene per più episodi di detenzione e cessione di droga contestati ai capi residui, unificati tra loro dalla continuazione. Uno degli imputati ricorreva deducendo, per il capo 2, vizio di motivazione perché la Corte avrebbe valorizzato indebitamente un passaggio delle immagini e mal interpretato una deposizione di polizia giudiziaria, senza dimostrare l’effettivo accesso alla cantina dove era occultata la droga; con il secondo motivo contestava, per il capo 5, la prova della cessione di stupefacente al coimputato, sostenendo che la deduzione della cessione si fondava solo sulla disponibilità della cantina e sulla dedotta attività di spaccio dell’acquirente, elementi in realtà insussistenti o non pertinenti. Un secondo ricorrente proponeva un motivo sovrapponibile sul capo 2, lamentando lo stesso vizio motivazionale e il medesimo presunto travisamento. Il terzo ricorrente censurava la motivazione sul capo 7: lamentava che la Corte territoriale avesse affermato la responsabilità per plurimi episodi di cessione di droga senza indicare quali specifici episodi tra quelli contestati fossero effettivamente provati e quali elementi di prova fossero stati usati per ciascuno; inoltre deduceva errore di calcolo e violazione dei criteri di commisurazione della pena, perché la pena finale sarebbe stata matematicamente errata nella determinazione dell’aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, ritenendo che le loro censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero in una rivalutazione del merito o in un dedotto travisamento della prova non decisivo. In particolare, la Corte ha osservato che la motivazione di appello si fondava su plurimi elementi convergenti (videosorveglianza, prelievo delle chiavi, disponibilità della cantina, intercettazioni), non scalfiti dai motivi di ricorso. Per il terzo imputato, invece, il ricorso è stato accolto: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente al reato di cui al capo 7, perché la motivazione non consentiva di comprendere quali specifici episodi di cessione fossero stati ritenuti provati né attraverso quali elementi probatori, risultando quindi insufficiente sul punto. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato assorbito. Ai due ricorrenti dichiarati inammissibili sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale titolo del reato associativo contestato al capo 1, poi escluso perché il fatto non sussiste.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestata ai capi residui.
artt. 81 e 110 c.p.
Richiamati per l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e per il concorso di persone.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Invocato dal ricorrente che ha denunciato violazione di legge in tema di pena e commisurazione.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Invocato per i motivi di vizio di motivazione, sia per dedotto travisamento della prova sia per l’omessa individuazione degli episodi di cessione provati.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena.
art. 597 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di limiti e correttezza della decisione sul trattamento sanzionatorio in appello/rinvio.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti dichiarati inammissibili al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul travisamento della prova è inammissibile se non indica in modo specifico quale atto processuale sarebbe stato frainteso e, soprattutto, per quali ragioni tale errore comprometterebbe in modo decisivo la coerenza logica dell’intera motivazione.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di elementi convergenti e la censura selezioni solo uno di essi, omettendo di confrontarsi con il complesso della motivazione.
- La contestazione della responsabilità per una cessione di stupefacente richiede che la motivazione individui con chiarezza quale specifico episodio sia stato ritenuto provato e quali elementi probatori ne sorreggano l’affermazione, soprattutto quando l’imputazione comprenda più cessioni e più acquirenti nominativamente indicati.
- Una motivazione che si limiti a descrivere in termini generali la propensione allo spaccio dell’imputato, senza collegarla ai singoli episodi di cessione contestati, è insufficiente a sorreggere la condanna per quei fatti specifici.
- Quando il vizio motivazionale investe la sola individuazione degli episodi di reato e la relativa prova, il giudice di rinvio deve colmare le lacune indicando puntualmente per ciascun episodio gli elementi di fatto e di prova posti a fondamento della responsabilità.
- Se il primo motivo di ricorso viene accolto perché idoneo a travolgere la base fattuale della condanna, le ulteriori doglianze sul trattamento sanzionatorio possono restare assorbite.
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