Sentenza n. 677/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e ordinato la generazione dei relativi buoni spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l’importo dovuto. La ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento, rendendo non più attuale l’interesse all’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha adempiuto alla sentenza prima della decisione, mediante l’accredito dell’importo spettante nel borsellino elettronico della ricorrente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che soddisfano integralmente la pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto nella sentenza oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo posto da una sentenza passata in giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora il ritardo dell’amministrazione dimostri la fondatezza della pretesa azionata.
- In caso di adempimento spontaneo dell’amministrazione durante il giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta in considerazione dell’intervenuto adempimento, pur restando a carico dell’amministrazione tardivamente adempiente.
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