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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22408/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pegoraro: deduceva principalmente la nullità/mancanza di motivazione per omessa valutazione ex art. 192, comma 3, c.p.p. delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato Mauro Pedron (testimone assistito), nonché travisamento delle prove e eccessiva valorizzazione della deposizione della teste Meneghini. Biava: contestava la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte di appello (sosteneva che si trattava di concussione ex art. 317 c.p., per costrizione/minaccia che gli avrebbe tolto ogni libertà di autodeterminazione) e denunciava vizio di motivazione, manifesta illogicità e omessa valutazione di prove decisive in ordine alla sua presunta condizione di costretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Ermanno Pegoraro (primo motivo): ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato la censura relativa all'applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni del coimputato Pedron, omettendo la verifica della attendibilità soggettiva e intrinseca di quella principale fonte di prova; perciò ha annullato la sentenza nei confronti del Pegoraro e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. Ha invece rigettato il ricorso di Giuseppe Biava: la Corte ha ritenuto inammissibili molte delle censure per genericità o per mancata indicazione di elementi nuovi tali da giustificare la cassazione, e sul punto di merito ha confermato la corretta qualificazione dei fatti come induzione indebita ex art. 319-quater c.p., motivando che i versamenti effettuati dal Biava erano stati determinati dalla prospettazione di un vantaggio indebito (l'assegnazione dell'appalto) e non da una costrizione tale da integrare la concussione; Biava è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Disposizione richiamata per la particolare disciplina probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone giudicate in altro procedimento: la Corte ha ritenuto obbligatoria la verifica dell'attendibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni del coimputato (Pedron) prima di farne pieno uso probatorio

  • art. 197-bis c.p.p.

    Rinvio espresso che rende applicabile l'art. 192, comma 3, anche alle dichiarazioni rese da persone giudicate in procedimento connesso; richiamato per confermare l'onere di verifica

  • art. 319-quater c.p.

    Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità: la Corte ha ritenuto che i fatti accertati rientrassero in questa fattispecie quando il privato è indotto dalla prospettazione di un vantaggio indebito e non dalla minaccia di un danno 'contra ius' tale da privarlo della libertà di autodeterminazione

  • art. 317 c.p.

    Delitto di concussione per costrizione: richiede abuso costrittivo mediante violenza o minaccia che cagioni grave limitazione della libertà di determinazione del soggetto; la Corte ha spiegato perché la fattispecie concreta non fosse qualificabile come concussione

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che statuisce la possibilità di chiedere l'acquisizione di atti nuovi per la Cassazione soltanto se emergono elementi idonei a dimostrare l'innocenza evidente o l'incontrovertibile insussistenza del fatto; richiamata per valutare l'ammissibilità del ricorso di Biava

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. d) contempla l'omessa assunzione di prova decisiva; lett. e) il travisamento della prova (non del fatto). La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione rispetto alla rilettura dei fatti

  • Sezioni Unite - sent. Maldera

    Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)

    Giurisprudenza richiamata per delineare il confine tra concussione e induzione indebita, e per affermare la necessità di un'analisi fattuale approfondita nelle 'zone grigie' (minaccia-offerta) per valutare se il vantaggio promesso abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio

Massime di principio

  • Quando le dichiarazioni accusatorie provengono da un coimputato o da persona giudicata in procedimento connesso, il giudice deve applicare e motivare la verifica prevista da art. 192, comma 3, c.p.p.; l'omissione di tale verifica può determinare annullamento e rinvio.
  • La distinzione tra concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art. 319-quater c.p.) si basa sulla presenza di una costrizione reale e grave (violenza/minaccia di un danno 'contra ius' che annulla la libertà di autodeterminazione) rispetto alla mera persuasione o prospettazione di un vantaggio indebito; nei casi 'misti' occorre valutare quale elemento prevale nella vicenda concreta.
  • In Cassazione non è consentito un semplice riesame dei fatti o una replica pedissequa delle argomentazioni già respinte in sede di merito: i motivi devono rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p. e, per ottenere una proscioglimento, devono emergere elementi nuovi e probanti (art. 129 c.p.p.).
  • La valorizzazione di dichiarazioni di terzi (testimoni) a conforto di una resa di conto coimputata richiede che il giudice motivi sul grado di riscontro e sull'attendibilità; affermazioni generiche o 'slegate' dal contesto non possono sorreggere da sole una condanna senza adeguata valutazione.
  • Se il giudice di legittimità rileva una lacuna motivazionale significativa rispetto a un profilo decisivo della prova, la soluzione ordinaria è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito, non l'immediata pronuncia di proscioglimento.

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