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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7392/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado riconoscendo responsabilità per plurime fattispecie di bancarotta (fraudolenta per distrazione, fraudolenta documentale e documentale) relative a varie società immobiliari. Le censure principali riguardano: carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali (in particolare la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 216 co.1 n.2 L.F. e l'individuazione del dolo specifico o generico); insufficiente valutazione degli elementi probatori circa il ruolo di "amministratore di fatto" (specialmente per Boschi e per Creta in periodi successivi alla dichiarazione di fallimento personale); omissione di motivazione in relazione a documentazione prodotta in atti; errata qualificazione giuridica di alcune condotte (es. preferenziale vs distrazione) con conseguenze su prescrizione e pena; mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nelle statuizioni civili, anche alla luce della revoca di costituzioni di parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte fondati e, per le ragioni illustrate nella motivazione, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio in relazione a specifiche fattispecie (in particolare i capi indicati come A), 3), K), S) — relativi a varie ipotesi di bancarotta documentale e questioni circa il ruolo di amministratore di fatto) e ha altresì annullato le statuizioni civili nella parte interessata dalle revoche di costituzione. Per numerosi altri capi la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o reiterativi (confermandone quindi la decisione di merito). Ne consegue che la pronuncia è stata in parte annullata e rimessa alla Corte territoriale per nuovo esame sui punti indicati; le positivizzazioni penali e il trattamento sanzionatorio complessivo sono stati compresi nella compensazione degli effetti dell'annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Articolo utilizzato come parametro per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge: la Corte valuta se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato le decisioni e abbia applicato correttamente le norme; molte censure sono state respinte per genericità, altre accolte per lacunosità argomentativa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti di deduzione dei motivi di ricorso; la Corte ha richiamato la necessità di osservare i limiti procedurali nella formulazione dei motivi.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Norma centrale per le fattispecie di bancarotta documentale: prevede forme alternative (tenuta lacunosa o sottrazione/distruzione delle scritture). La Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito specifichi quale delle alternative ricorra e motivi adeguatamente l'accertamento del dolo specifico o generico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata nella discussione sulla possibile riconduzione di comportamenti alla fattispecie della bancarotta documentale semplice (in senso tecnico), la Corte ha evidenziato l'obbligo di inquadramento chiaro della condotta secondo le disposizioni della legge fallimentare.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata nelle censure relative alla qualificazione giuridica di talune condotte (se inquadrabili come documento semplice o altra tipologia), con conseguenze sulla prescrizione; la Corte ha osservato che la mancata qualificazione impone la rinnovazione dell'esame.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato carenze motivazionali nel rigetto delle attenuanti richieste dai ricorrenti in alcuni casi.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi a nullità/inutilizzabilità di atti; la Corte ha verificato che talune censure non siano fondate o siano formulate in modo generico.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Richiamata nei motivi riguardanti la responsabilità e l'azione civile delle procedure fallimentari; la Corte ha considerato le revoche di costituzione di parte civile rilevanti per l'annullamento delle statuizioni civili.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di applicazione della pena (patteggiamento): la Corte ha ritenuto generica la doglianza che non precisava se e perché la richiesta fosse stata rigettata o se vi fosse stato accordo.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di reati e continuazione: citata nei motivi che contestavano la determinazione dell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha richiesto motivazione adeguata sul calcolo degli aumenti.

  • artt. 82 e 538 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione a censure di nullità e decadenze connesse agli atti processuali e alla formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato la corrispondenza dei motivi a quelli precedentemente dedotti in appello.

Massime di principio

  • Quando si contesta una sentenza per bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216 L.F. il giudice deve esplicitare chiaramente quale delle fattispecie alternative (tenuta lacunosa vs sottrazione/distruzione delle scritture) abbia ritenuto provata e motivare in relazione al dolo specifico o generico.
  • Il ruolo di "amministratore di fatto" impone l’esistenza di prove concrete e specifiche; non è sufficiente la mera verosimiglianza o il riferimento a rapporti di coniugio/parentela o a incapacità gestionale dell'amministratore di diritto.
  • La distrazione patrimoniale richiede un'istruttoria capace di dimostrare la destinazione delle somme o l'assenza di giustificazione: semplici ammissioni dell'imputato o documentazione generica possono non essere sufficienti, ma la Corte deve motivare il convincimento probatorio.
  • Se la documentazione contabile è stata distrutta o sottratta, il giudice deve valutare se l'onere del recupero fosse effettivamente affidabile all'imputato o alla curatela e motivare eventuali omissioni (es. obbligo di ritirare la contabilità prima della distruzione).
  • La qualificazione giuridica della condotta (distrazione vs preferenza vs bancarotta documentale semplice) ha ripercussioni cruciali su prescrizione e pena: il giudice deve affrontare espressamente le tesi difensive che prospettano qualificazioni alternative.
  • Motivi di ricorso che sono formulati in modo generico o che si limitano a proporre ricostruzioni alternative dei fatti senza affrontare le motivazioni del giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Le revoche della costituzione di parte civile da parte delle procedure fallimentari incidono sulle statuizioni civili: il giudice d'appello e la Cassazione devono tenerne conto e adeguare le statuizioni di condanna al risarcimento quando la costituzione è stata revocata.
  • In tema di attenuanti generiche e recidiva, il giudice deve motivare in modo specifico l'utilizzo o il rigetto delle circostanze, tenendo conto delle valutazioni già operate in primo grado e delle prove prodotte.

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