Sentenza n. 3000/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva dichiarato il suo diritto all'erogazione della somma annuale di 500 euro prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, mediante rilascio della carta docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme relative agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito, seppure tardivamente, il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute a titolo di carta docente. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione annuale della somma mediante la carta docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, in quanto il ricorso si è reso necessario per ottenere l'adempimento.
- La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori è ammissibile quando questi si dichiarano antistatari.
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