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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1003/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e lesioni. Le censure principali erano: errata valutazione delle prove (contestata attendibilità della persona offesa Desouky, richiamo a fascicolo fotografico e all'esito della perquisizione negativa), richiesta di riconoscimento della scriminante della legittima difesa (si sosteneva che Desouky avesse iniziato l'aggressione afferrando l'imputato per la maglia) e deduzione di vizi nella valutazione delle attenuanti generiche; il ricorrente proponeva altresì una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. (sottoscrizione del ricorso per cassazione solo da difensori iscritti nell'albo speciale).

La decisione

Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 613 c.p.p. dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 (la parte non può proporre personalmente ricorso in Cassazione). Il ricorso proposto dal difensore è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: esso riproponeva pedissequamente le censure già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte d'Appello (sull'attendibilità della persona offesa e sui riscontri probatori). Quanto alla doglianza sulla legittima difesa, la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazione di fatto insindacabile in Cassazione quando il giudice di merito ha accertato e valutato logicamente gli elementi. Sul punto della legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. la questione è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere personalmente proposto dalla parte; deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, pena l'inammissibilità. La Corte ha confermato la legittimità di tale scelta legislativa e ha rigettato la questione di costituzionalità come manifestamente infondata.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103 (modifiche artt. 571 e 613 c.p.p.)

    La modifica normativa ha escluso la facoltà per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, giustificata dall'esigenza di assicurare elevata professionalità nella redazione dell'atto di impugnazione per il giudizio di legittimità.

  • art. 52 c.p.

    La questione della legittima difesa (o eccesso) è stata qualificata come valutazione di fatto riservata al giudice del merito; in mancanza di profili di illogicità o manifesta contraddittorietà nella valutazione dei fatti, la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiamati a supporto del principio che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso; la mancata specificità (ripetizione delle censure di appello senza confutare la motivazione) determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna della parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende (applicata in questo caso per euro 3.000,00).

  • giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, sent. n. 8914/18 e altre pronunce di legittimità)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale; inoltre è consolidato l'orientamento secondo il quale è inammissibile il ricorso che non contesti specificamente la motivazione del giudice di merito ma si limiti a riproporre i motivi già svolti in grado precedente.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103/2017 il ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, pena l'inammissibilità.
  • In Cassazione è essenziale la specificità: non è ammesso riproporre semplicemente le censure di appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Le questioni relative alla legittima difesa e ad altri profili di fatto costituiscono valutazioni del merito; la Corte di Cassazione non procede a nuovo esame probatorio se il giudice di merito ha accertato e valutato logicamente gli elementi probatori.
  • Le doglianze di natura costituzionale sul requisito della rappresentanza tecnica in Cassazione sono difficilmente accoglibili ove risultino giustificate esigenze di professionalità procedurale.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente carenti può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio processuale prima di esercitare ricorso per cassazione.

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