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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24737/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 20/05/2022 che lo aveva condannato per il reato ascritto (art. 61, n. 11 e 646 c.p.). Primo motivo: censura per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'appropriazione indebita; il ricorrente deduceva che era amministratore di fatto della societa' Planet K e quindi mancava il dolo dell'appropriazione. Secondo motivo: violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e carenza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale ha fondato il diniego unicamente sulle condanne anteriori passate in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che in data 14/04/2023 la persona offesa Abdel Wadoud Taher ha rimesso la querela e che il TONANI ha accettato la remissione nella stessa data. Poiché il reato era procedibile a querela di parte, la remissione accettata dal querelato ha estinto il reato. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela, ha dichiarato la caducazione delle statuizioni civili disposte nelle sentenze di merito e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. La sentenza richiama inoltre un precedente (Sez. 4, n. 45594 dell'11/11/2021, Vitucci) sul principio della caducazione delle statuizioni civili in caso di remissione.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 11 cod. pen. e art. 646 cod. pen.

    Art. 646 c.p. indica il reato di appropriazione indebita, mentre l'enunciazione di art. 61, n. 11 si riferisce a circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena. Nel caso di specie tali norme erano quelle su cui si fondava la condanna impugnata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle attenuanti previste dalla legge; la censura riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti; il ricorrente sosteneva una violazione nella motivazione relativa alla quantificazione della pena

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di proscioglimento nel merito; la Corte osserva che non risultano elementi per disporre un proscioglimento ai sensi di questa norma, ed ha quindi proceduto all'annullamento per estinzione del reato

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese a norma di tale articolo

  • Sez. 4, n. 45594 dell'11/11/2021, Vitucci, Rv 282301-01

    Precedente di legittimità secondo cui la remissione della querela determina la caducazione delle statuizioni civili pronunciate nelle sentenze di merito

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa e la sua accettazione da parte dell'imputato estinguono il reato anche dopo la condanna di merito; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La remissione della querela produce non solo l'estinzione del reato ma anche la caducazione delle statuizioni civili pronunciate nelle sentenze penali, secondo consolidata giurisprudenza.
  • L'accettazione della remissione da parte del querelato è elemento necessario per l'efficacia estintiva; la mera remissione da parte della persona offesa senza accettazione non produce lo stesso effetto.
  • L'annullamento per estinzione del reato non equivale a un proscioglimento nel merito: resta aperta la distinzione tra proscioglimento per insufficienza di prove (art. 129 c.p.p.) e estinzione per cause sopravvenute come la remissione.
  • Anche se il reato viene estinto per remissione, il giudice può comunque pronunciare condanna alle spese processuali a carico dell'imputato nei limiti previsti dalla normativa processuale.

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