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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci per gli anni 2007 e 2008, recuperando maggiori redditi d'impresa sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'incongruità tra reddito dichiarato, costo del lavoro e struttura organizzativa dell'impresa. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le doglianze. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 62-sexies d.l. 441/1993, sostenendo che le presunzioni dell'Ufficio non fossero gravi, precise e concordanti e che l'antieconomicità potesse avere spiegazioni alternative; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 118, comma 2, disp. att. c.p.c., per omessa pronuncia su motivazione degli avvisi e richiesta di riduzione della pretesa; 3) nullità degli avvisi per asserita sottoscrizione da soggetto non legittimato; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché l'Agenzia si era difesa tramite un proprio funzionario delegato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva comunque motivato sulla sufficienza degli avvisi e aveva implicitamente disatteso la richiesta di riduzione della pretesa; ha inoltre rilevato che la censura di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere veicolata con il corretto vizio processuale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione della nullità per difetto di legittimazione del sottoscrittore era stata proposta per la prima volta in appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione nel processo tributario. Ha infine rigettato il quarto motivo, confermando che, in caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri dipendenti o funzionari legittimati alla difesa, le spese vanno comunque liquidate secondo i parametri forensi con riduzione del 20%. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Consente la rettifica del reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la censura era inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti e le prove.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo anche ai fini IVA.

  • art. 62-sexies d.l. n. 441/1993

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato su incongruità economica.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su domanda o eccezione integra un vizio processuale che va dedotto come error in procedendo.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio di motivazione per contestare la sentenza di merito.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la stessa questione di sottoscrizione e validità dell'atto impositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono liquidabili a favore dell'Amministrazione vittoriosa anche se difesa da propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi e dei compensi per l'assistenza tecnica svolta da propri dipendenti legittimati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato oltre il minimo costituzionale.
  • L'accertamento analitico-induttivo fondato su antieconomicità e incongruenze tra struttura aziendale, costi del personale e redditività è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge, non attraverso una nuova lettura del compendio probatorio.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere fatta valere con il vizio processuale appropriato; inoltre, una questione può ritenersi implicitamente decisa quando risulti incompatibile con la soluzione espressa sulla pretesa principale.
  • Nel processo tributario le eccezioni concernenti la nullità dell'atto impositivo, se non dedotte nei gradi di merito secondo le regole del giudizio impugnatorio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria vittoriosa sia assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa, le spese di lite restano liquidabili secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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