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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza che ha motivato adeguatamente la revoca, anche con effetto ex tunc, dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colao è stato trovato il 18.10.2024 alla guida di un'autovettura fuori dal comune di residenza, in compagnia della convivente Antonella Mellina, e in possesso di numerosi attrezzi (otto pinze, chiave gira tubi, chiavi esagonali, chiavi fisse, crick, forchetta con dente piegato idonea ad aprire porte/finestre, strumento diagnostico per azzerare codici di errore dei veicoli). Non ha fornito una giustificazione valida in immediato; era già gravato da precedenti per furto ed è stato deferito per il reato previsto dall'art. 707 c.p. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta, commessa a breve distanza temporale dalla concessione dell'affidamento in prova, dimostrasse la mancanza di affidabilità e l'incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    art. 47, comma 11, ord. pen.

    Consente la revoca dell'affidamento in prova se il comportamento del soggetto è contrario alla legge o alle prescrizioni e appare incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede verifica della effettività del percorso di risocializzazione e permette che anche una singola condotta grave possa compromettere la prognosi favorevole.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma relativa al possesso ingiustificato di arnesi da scasso; la denuncia per tale reato costituisce elemento valutabile ai fini della revoca, in combinazione con altri elementi fattuali e coi precedenti dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad ammende; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una singola condotta violativa delle prescrizioni può giustificare la revoca delle misure alternative se è ritenuta idonea a compromettere la prognosi rieducativa originaria.
  • Il giudice ha ampia discrezionalità nella valutazione della compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura; la revoca deve però essere motivata in modo logico e adeguato.
  • Il mero possesso di strumenti potenzialmente utilizzabili per reati può essere valutato negativamente se la giustificazione fornita è generica, tardiva o non supportata da elementi concreti sul loro uso legittimo.
  • In sede di impugnazione di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione di merito degli elementi di fatto; il ricorso deve censurare vizi di diritto o palesi carenze motivazionali.
  • Difesa pratica: presentare immediatamente e documentare giustificazioni concrete (es. commesse, ricevute, testimonianze), provare il carattere occasionale o professionale degli strumenti e dimostrare adesione al percorso rieducativo per evitare la revoca o ottenere misure meno afflittive.

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