Cassazione Penale, Sentenza n. 29576/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza definitiva del Tribunale di Monza riguardava la stessa imputazione di ricettazione relativa alla FIAT PUNTO targa DX433EH e che, pertanto, non poteva procedersi per lo stesso fatto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per precedente giudicato. Decisione resa a Roma il 14/07/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calabrese ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato colpevole di ricettazione della vettura FIAT PUNTO targa DX433EH, denunciando violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. (in relazione agli artt. 529, 648 e 649) perché era già stato precedentemente definitivamente condannato per lo stesso fatto con sentenza del Tribunale di Monza del 12/09/2019 (divenuta irrevocabile il 29/09/2019) concernente la medesima autovettura e il medesimo episodio, sebbene con diversa indicazione di data/luogo. Il ricorrente sosteneva quindi l'illegittimità della prosecuzione dell'azione penale per pregresso giudicato.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.
È il motivo di cassazione invocato dal ricorrente; la Corte lo ha ritenuto fondato nel senso che è stata violata la norma che impedisce la prosecuzione dell'azione penale in presenza di precedente giudicato.
art. 529 c.p.p.
Richiamato in relazione ai criteri processuali per valutare questioni di giudicato e identità di fatto; nella decisione è stato valutato il contenuto concreto delle pronunce per stabilire l'identità del fatto.
art. 648 c.p.
Norma sostanziale del codice penale che disciplina il reato di ricettazione: la sentenza precedente aveva già accertato la responsabilità dell'imputato per lo stesso reato relativo alla stessa autovettura.
art. 649 c.p.
Norma richiamata in connessione con l'imputazione; nella vicenda è stata valutata unitariamente con l'art. 648 per stabilire l'identità dell'oggetto del reato.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Prevede la possibilità del procedimento trattato con contraddittorio scritto in Cassazione (misura emergenziale); la causa è stata trattata con tale modalità.
Massime di principio
- Un giudicato penale definitivo su un fatto materiale impedisce la prosecuzione di successivi procedimenti per lo stesso fatto, anche se vi sono differenze apparenti di data o luogo: conta la sostanza e l'identità materiale dell'evento (es. stesso bene oggetto del reato).
- La difesa deve verificare tempestivamente certificati e pronunce precedenti e sollevare la questione del precedente giudicato per bloccare eventuali processi duplicati.
- La Corte di legittimità valuta la identità del fatto confrontando il contenuto delle pronunce (oggetto materiale, bene, modalità) e non solo la formulazione formale della data o del luogo.
- Se emerge che il reato per cui si procede è già stato oggetto di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena o condanna, la Cassazione può annullare senza rinvio perché l'azione penale non doveva proseguire.
- Errori materiali nella indicazione di data/luogo nelle sentenze di merito non escludono l'effetto preclusivo del giudicato se risulta chiaro che si tratta della stessa fattispecie sostanziale.
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