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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 5672 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Opere d'ingegno - Erede dell'autore - Spettanza agevolazioni - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, del regime fiscale agevolato previsto per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno. La contribuente, in qualità di erede dell'autore, aveva sostenuto di poter beneficiare della medesima disciplina riservata all'autore, anche in ragione della collaborazione prestata nella produzione scientifica. L'Ufficio ha invece sostenuto che l'agevolazione spetta esclusivamente all'autore o inventore, cioè al soggetto che ha personalmente creato l'opera, mentre i redditi percepiti dall'erede devono essere integralmente assoggettati a imposizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non ambigue le norme applicabili e stabilendo che l'erede non può essere equiparato all'autore ai fini del regime agevolato. L'erede non ha infatti partecipato personalmente alla creazione dell'opera e la legge non prevede espressamente l'estensione dell'agevolazione agli eredi. La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso della contribuente è stato respinto e l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2009, per euro 6.079,00, è stato confermato. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 1.739,50.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno

    La qualificazione come redditi di lavoro autonomo riguarda i proventi percepiti direttamente dall'autore o inventore dell'opera, non quelli percepiti dall'erede.

  • Art. 67, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Sono redditi diversi [...] i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno

    La norma disciplina i redditi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno quando non rientrano nelle altre categorie reddituali; non costituisce una base per estendere automaticamente all'erede il regime agevolato previsto per l'autore.

  • Art. 9, comma 1, Costituzione

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

    La disposizione è stata richiamata come elemento coerente con una lettura delle agevolazioni diretta a incentivare l'attività creativa e scientifica dell'autore, non la mera successione nel diritto ai proventi.

  • Art. 13, comma 6, legge n. 247/2012

    Richiamato esclusivamente quale base normativa per la liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. n. 55/2014

    Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

    Applicato per determinare le spese di lite dovute all'Agenzia delle Entrate.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, n. 1957 del 1 febbraio 2005

    Richiamata per affermare che le agevolazioni fiscali previste per l'autore di opere dell'ingegno non si applicano all'erede.

  • Cassazione civile, n. 11715 del 18 settembre 2001

    Richiamata per sottolineare che l'erede, non avendo contribuito personalmente alla creazione dell'opera, non può essere assimilato all'autore ai fini dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di natura eccezionale non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
  • Nel caso dei redditi derivanti da opere dell'ingegno, il regime riservato all'autore presuppone un'attività creativa personale; la mera qualità di erede non è sufficiente per ottenere lo stesso trattamento.
  • La collaborazione dell'erede alla produzione dell'opera può assumere rilievo solo se dimostrata come autonoma e personale attività creativa o professionale, ma non determina automaticamente l'equiparazione all'autore ai fini dell'agevolazione.
  • In assenza di una previsione legislativa espressa, i proventi percepiti dagli eredi per lo sfruttamento economico delle opere del defunto devono essere assoggettati al regime fiscale ordinario applicabile alla loro situazione.
  • Quando una norma agevolativa individua specificamente l'autore o l'inventore, l'amministrazione finanziaria e il giudice tendono a interpretare tale riferimento in senso restrittivo, escludendo gli aventi causa salvo un'esplicita disposizione contraria.

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