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Sentenza

Sentenza n. 4572/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2023 - deliberazione del Consiglio comunale n.-OMISSIS- del 20.03.2023 emanato dal Comune di Zagarolo; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23.02.2023 - n. reg. gen. -OMISSIS- - determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.02.2023 emanato dal Comune di Zagarolo - Area IV - Pianificazione urbanistica - Edilizia privata - Patrimonio, non notificato e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti del 10.07.2023;

Giustizia amministrativa202313157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio e deliberazione consiliare di dichiarazione dei prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego delle istanze di condono edilizio relative a un fabbricato abusivo e la deliberazione consiliare con cui il Comune ha dichiarato prevalenti interessi pubblici, connessi alla realizzazione di presidi di pubblica sicurezza, ostativi alla demolizione dell'immobile. Ha dedotto: la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, per omessa partecipazione procedimentale e mancata notificazione del diniego di condono, nonostante il trasferimento della proprietà fosse stato trascritto; la violazione dell'art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 della l.r. Lazio 15/2008, poiché la deliberazione consiliare sarebbe stata adottata senza previa notificazione del diniego di condono; l'illegittimità del diniego di condono, per formazione del silenzio-assenso sulla domanda del 1986, per la sanabilità delle opere di minore rilevanza realizzate in area vincolata e per genericità della motivazione, non essendo individuata la porzione di immobile non sanabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto la determinazione del 17 marzo 2023 con cui, richiamando l'ordinanza di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza, aveva disposto l'acquisizione dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 della l.r. Lazio 15/2008. La ricorrente non ha impugnato tale atto con motivi aggiunti entro sessanta giorni dalla sua conoscenza legale, coincidente con il deposito in giudizio del 26 maggio 2025. L'affermazione contenuta nella memoria del dicembre 2025, secondo cui le censure del ricorso principale avrebbero dovuto estendersi anche alla determina di acquisizione, non equivale a una rituale impugnazione con motivi aggiunti. La determina di acquisizione è stata qualificata come provvedimento autonomo e presupposto rispetto alla successiva deliberazione consiliare sulla destinazione dell'immobile e si è quindi consolidata per mancata tempestiva impugnazione. Di conseguenza, l'eventuale annullamento del diniego di condono non avrebbe procurato alcun vantaggio alla ricorrente, non essendo più proprietaria del bene; analogamente, l'annullamento della deliberazione consiliare non avrebbe comportato la restituzione dell'immobile, ormai definitivamente acquisito al patrimonio comunale. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e della limitata attività difensiva del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale costituisce un provvedimento autonomo; la dichiarazione di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera presuppone l'acquisizione e riguarda la successiva scelta di non demolire.

  • art. 15, commi 2, 3 e 4, l.r. Lazio 15/2008

    Disciplina regionale richiamata quale base normativa dell'accertamento dell'inottemperanza e dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale.

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione degli atti lesivi deve essere proposta nel termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La conoscenza dell'atto può far decorrere il termine per la sua impugnazione; nel caso concreto il termine è stato riferito al deposito in giudizio della determina di acquisizione.

  • art. 43, commi 1 e 2, c.p.a.

    Un provvedimento sopravvenuto e autonomamente lesivo deve essere impugnato mediante motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati nel termine decadenziale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, perché l'eventuale accoglimento non può più procurare un'utilità concreta e attuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo è autonomo e presupposto rispetto alla successiva deliberazione con cui il Comune individua prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera e alla sua destinazione; esso deve pertanto essere autonomamente impugnato.
  • Quando un provvedimento autonomamente lesivo sopravviene o viene conosciuto nel corso del giudizio, le censure relative devono essere proposte mediante motivi aggiunti ritualmente notificati entro il termine decadenziale di sessanta giorni; una mera dichiarazione contenuta in una memoria difensiva non sostituisce l'impugnazione processuale.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'atto di acquisizione dell'immobile abusivo ne determina il consolidamento e rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione del diniego di condono o della successiva deliberazione sulla non demolizione, quando l'eventuale annullamento di tali atti non potrebbe restituire al ricorrente la proprietà o procurargli altra utilità concreta.
  • L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e sussiste soltanto se l'eventuale accoglimento della domanda può produrre un'utilità concreta e attuale; non vi è interesse quando il bene è stato definitivamente acquisito al patrimonio pubblico con atto non impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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