Ordinanza n. 805/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del progetto ABA del Distretto sanitario n. -OMISSIS- con il quale sono state nuovamente eliminate le ore ambulatoriali in violazione e pretesa esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato; 2) del PTRI del 18/2/2026 con il quale vengono riconosciute 3 h di logopedia al di fuori della terapia ABA in violazione e pretesa esecuzione della Sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato; nonché degli atti presupposti: 3) della delibera n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche; E per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto ABA con trattamento limitato ai contesti scolastico e familiare, PTRI con separata assegnazione di tre ore settimanali di logopedia e delibera limitativa del trattamento ABA alle sole terapie domiciliari e scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il nuovo progetto ABA del Distretto sanitario e il PTRI del 18 febbraio 2026, deducendo la loro illegittimità perché adottati in pretesa esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato. In particolare, il progetto ABA riconosce dodici ore di trattamento esclusivamente nei contesti scolastico e familiare, escludendo il setting ambulatoriale, mentre il PTRI prevede separatamente tre ore settimanali di logopedia, al di fuori del trattamento ABA. È stato inoltre contestato l’atto presupposto che limita il trattamento ABA ai soli contesti di vita. I ricorrenti hanno chiesto anche l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale, tramite l’ASL, un trattamento riabilitativo ABA conforme alle Linee guida n. 21 dell’Istituto superiore di sanità, comprensivo di ore di terapia ambulatoriale. La censura si fonda sulla lesione dei principi già affermati in una precedente sentenza del TAR relativa alla medesima posizione del minore e sulla non conformità della separazione della logopedia rispetto al modello ABA globale, personalizzato, intensivo, continuativo e integrato nei diversi contesti di vita. Il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico in forma grave, livello 3. L’ASL non si è costituita in giudizio; il centro erogatore non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo necessario sospendere gli atti impugnati e consentire, nelle more della definizione del merito, la prosecuzione del trattamento precedentemente erogato e già autorizzato con un precedente decreto cautelare. La decisione è stata fondata sul necessario bilanciamento degli interessi, sulle condizioni di salute e sulle esigenze di cura del minore, nonché sui principi operativi espressi dalla precedente sentenza, sebbene riferita a una diversa annualità. Il Collegio ha rilevato che il nuovo contratto ABA continua a escludere il setting ambulatoriale e che l’Amministrazione ha nuovamente previsto un trattamento separato di logopedia, elementi ritenuti meritevoli di cautela anche alla luce delle Linee guida n. 21 dell’ISS e della precedente pronuncia. Il giudice ha inoltre sollecitato i genitori e l’ASL a ricercare concretamente, secondo i principi di collaborazione e buona fede, soluzioni coerenti sia con le Linee guida sia con le attuali esigenze di tutela del minore disabile. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale.
art. 26 l. 833/1978
La precedente sentenza aveva distinto il trattamento di logopedia erogato secondo i criteri dell’art. 26 dal trattamento ABA unitario, ritenendo lesiva la separazione delle ore di logopedia già comprese nel piano ABA.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il giudice ha richiamato i principi di collaborazione e buona fede per sollecitare una ricerca concreta e condivisa di soluzioni assistenziali adeguate alle esigenze del minore.
Linee Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità
Sono state valorizzate come espressive di un modello ABA globale, personalizzato, intensivo e continuativo, sotto la supervisione di una figura apicale BCBA e integrato nei contesti di vita del minore.
Massime di principio
- In sede cautelare, la reiterazione di un modello assistenziale già ritenuto lesivo da una precedente pronuncia, anche se riferita a una diversa annualità, può giustificare la sospensione degli atti successivi quando ne riproduca gli elementi sostanziali e persistano le esigenze di tutela dell’assistito.
- Nel trattamento riabilitativo ABA per un minore con disturbo dello spettro autistico grave, le Linee guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità sono rilevanti per valutare la coerenza dell’organizzazione assistenziale: il modello deve essere globale, personalizzato, intensivo, continuativo e integrato nei diversi contesti di vita, sotto supervisione specialistica.
- La separazione della logopedia dal trattamento ABA unitario può risultare cautelarmente illegittima quando, secondo il piano terapeutico e la prassi assistenziale precedente, le prestazioni erano funzionalmente ricomprese in un unico programma riabilitativo globale.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, le condizioni di salute e le esigenze di continuità terapeutica di un minore disabile possono prevalere sull’interesse organizzativo dell’amministrazione, imponendo la prosecuzione provvisoria del trattamento già erogato fino alla decisione di merito.
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