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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27752/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (ottenimento di 450 euro accreditati su carta PostePay dopo essersi qualificata falsamente come appartenente alla Polizia di Stato). La ricorrente contestava: la erronea valutazione dei fatti e della prova (in particolare la disponibilità della SIM e delle carte PostePay attribuita a terzi, Catia Vigonti, e l'utilizzo del verbale delle s.i.t. della Vigonti); la violazione del criterio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.; l'omessa valutazione di prove a discarico; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione; la possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; e doglianze sul travisamento delle prove e sulle contraddizioni tra dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo corrette e adeguatamente motivate le statuizioni della Corte territoriale e del Tribunale. Sono stati ritenuti non decisivi né sufficienti gli elementi offerti dalla difesa (compreso il verbale delle s.i.t. della Vigonti) e confermata la valutazione che esclude la speciale tenuità del danno per l'importo di 450 euro e l'esistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    "attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità"

    La Corte ha ritenuto che il danno di 450 euro non costituisce "speciale tenuità"; l'attenuante richiede che il danno abbia rilevanza quasi trascurabile per la vittima e non è applicabile nel caso concreto

  • art. 131-bis, cod. pen.

    "causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa"

    L'applicazione della causa richiede la sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati; la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo non verificati i requisiti richiesti (in particolare tenuità dell'offesa e non abitualità), e ha ricordato che il diniego può fondarsi anche sul mancato soddisfacimento di un solo criterio

  • art. 175, cod. pen.

    richiesta di non menzione della condanna

    La Corte territoriale ha escluso la non menzione in ragione dei precedenti penali della ricorrente e della valutazione negativa dei presupposti per i benefici

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    limiti del controllo in sede di legittimità sulla motivazione

    La Corte di Cassazione ha richiamato che il suo sindacato sulla motivazione è circoscritto e non ammette una rivalutazione dei fatti; può verificare la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l'assenza di manifesta illogicità e l'emersione di vizi specificamente indicati

  • art. 616, cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    In caso di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha inoltre irrogato un'ammenda equitativa per profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito sui fatti: per vincere è necessario dimostrare errori di diritto, motivazionali manifesti o vizi formali, non proporre semplici versioni alternative dei fatti
  • Per ottenere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) o la causa di non punibilità (art. 131-bis) occorre documentare che il danno sia effettivamente di entità "quasi trascurabile" e che sussistano tutti i requisiti previsti; importi anche modesti possono non essere ritenuti tali se uniti ad altri elementi (es. precedenti dell'imputato)
  • La sola produzione tardiva di verbali o dichiarazioni (es. s.i.t. di terzi) non garantisce successo se nei gradi di merito tali elementi sono stati considerati e ritenuti inconcludenti; è preferibile introdurre e far svolgere tutte le prove decisive nel processo di merito
  • La richiesta di benefici penitenziari (sospensione condizionale, non menzione) può essere preclusa dai precedenti penali; chi li invoca deve affrontare specificamente e con elementi probatori la questione dell'abitualità e del comportamento precedente
  • Le impugnative generiche o reiterative, prive di censure di diritto specifiche e circostanziate, rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per la proposizione di ricorso manifestamente infondato
  • Se si contesta la titolarità/uso di strumenti (SIM, carte) da parte di terzi, è necessario produrre elementi probatori diretti e specifici che colleghino i terzi alle condotte illecite; elementi indiziari generici spesso non bastano

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