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Sentenza

Sentenza n. 1481/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI. RegistroDecreti.R. 0000089.21-05-2024, relativo all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: - all’allegato A, lettera A stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” - “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l''abolizione dell''obbligo di leva” così determinando una discriminazione in termini di punteggio per la valutazione del titolo suindicato, quando il servizio miliare/civile è stato svolto non in costanza di nomina; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; Nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad attribuire 6,00 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027 al personale in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202408233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare, sostitutivo e civile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale relativo all'aggiornamento delle graduatorie ATA, contestando le disposizioni dell'allegato A sulla valutazione del servizio militare di leva, dei servizi sostitutivi assimilati e del servizio civile. In particolare, lamentavano una discriminazione nel punteggio attribuito quando tali servizi fossero stati prestati non in costanza di rapporto di impiego, chiedendo l'annullamento delle disposizioni contestate e la condanna dell'Amministrazione ad attribuire sei punti anche in tale ipotesi. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Prima dell'udienza, alcuni ricorrenti hanno notificato rituale rinuncia al ricorso; altri hanno depositato dichiarazione di rinuncia senza rispettare il termine di notificazione previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. La sentenza non esamina quindi nel merito la disciplina del punteggio né le censure sostanziali dedotte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di quattro ricorrenti, rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata all'Amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Nei confronti degli altri tre ricorrenti, la rinuncia non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza e non poteva quindi produrre l'estinzione secondo la disciplina ordinaria della rinuncia. Tuttavia, dalla dichiarazione depositata e dal comportamento processuale è stata desunta la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze complessive.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia ritualmente formulata determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    comma 3: la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; comma 4: il giudice può desumere dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse.

    La rinuncia notificata nel rispetto del termine processuale comporta l'estinzione; quando la rinuncia è irrituale per mancato rispetto del termine di notificazione, il comportamento processuale può comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a.
  • La rinuncia non notificata nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non determina l'estinzione del giudizio secondo la disciplina ordinaria della rinuncia.
  • Anche una rinuncia irrituale può assumere rilievo processuale ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.: quando dalla dichiarazione depositata e dal comportamento della parte emerga il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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