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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07565/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un finanziamento agevolato concesso a favore di un'impresa agricola femminile ai sensi della disciplina sulle agevolazioni all'imprenditoria femminile. La Regione aveva poi disposto la revoca del contributo, con ingiunzione di pagamento per la restituzione di capitale, sanzioni e interessi, assumendo che, nell'anno a regime, non fossero stati rispettati i parametri occupazionali previsti dal bando e dalla disciplina attuativa. La beneficiaria aveva opposto l'ingiunzione sostenendo: 1) che l'anno a regime fosse stato individuato erroneamente nel 2005 invece che nel 2004; 2) che lo scostamento occupazionale fosse, in ogni caso, di lieve entità e non potesse giustificare la revoca totale, ma al più una revoca parziale; 3) che la revoca fosse tardiva, perché adottata oltre cinque anni dopo la concessione ed erogazione del contributo, quando si sarebbe ormai consolidato un affidamento alla sua conservazione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione della circolare ministeriale applicativa; violazione delle norme che regolavano i limiti di scostamento e la revoca; omessa pronuncia sull'ulteriore profilo relativo all'anno a regime; violazione delle norme sul legittimo affidamento e sull'intempestività della revoca, oltre a richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico sulla pretesa violazione dei canoni ermeneutici e, in realtà, diretto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sul momento di ultimazione dell'investimento e sull'entrata a regime dell'iniziativa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la disciplina ministeriale attuativa, in coerenza con il d.p.r. n. 314 del 2000, fissava limiti oggettivi di scostamento occupazionale la cui violazione comportava la revoca delle agevolazioni, senza margini di discrezionalità. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la censura non rispettava il requisito di specificità e che la sentenza di merito aveva comunque deciso sul punto, con implicito rigetto delle ulteriori deduzioni. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo che, in presenza di un contributo subordinato al mantenimento delle condizioni di legge, potesse dirsi maturato un legittimo affidamento alla conservazione del beneficio o configurarsi un bene tutelato dall'art. 1 Prot. add. CEDU. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici possono essere denunciati in cassazione solo indicando in modo puntuale quale regola interpretativa sarebbe stata violata e come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del provvedimento o dell'atto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La violazione delle regole di interpretazione non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del merito o per censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non idoneo a scardinare la decisione di merito sullo scostamento occupazionale e sulla revoca.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa lievità dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale fissasse soglie di scostamento che, una volta superate, imponevano la revoca.

  • art. 20 d.p.r. 314/2000

    La superazione dei limiti di scostamento dei criteri fissati per le agevolazioni determina la revoca del beneficio.

  • art. 4 d.m. 2 febbraio 2001

    Il decreto attuativo stabilisce che i criteri a consuntivo non possono scostarsi in diminuzione oltre i limiti percentuali previsti; il loro superamento comporta la revoca delle agevolazioni.

  • art. 10 d.p.r. 314/2000

    Norma di base cui si ricollega il decreto ministeriale attuativo dei criteri di priorità e dei limiti di scostamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha comunque deciso sul punto, anche mediante statuizione implicita incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito trasformare censure di merito in violazioni di legge, né dedurre vizi motivazionali al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la censura deve confrontarsi con la motivazione impugnata e con gli atti rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere, se condivisa, può condurre alla definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata non può superare le ragioni di inammissibilità o infondatezza già evidenziate nella proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna ulteriore per lite ritenuta processualmente scorretta, con attribuzione di una somma alla controparte e alla Cassa delle ammende.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente sulla tardività della revoca, ma ritenuto non decisivo perché la revoca era conseguenza vincolata di un successivo inadempimento dell'interessata.

  • art. 1, comma 136, l. 311/2004

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla natura dovuta della revoca del finanziamento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare un legittimo affidamento alla conservazione del contributo in assenza dei requisiti di legge.

  • art. 1 Prot. add. CEDU

    Esclusa la configurabilità di un bene tutelato in capo al beneficiario per il solo fatto dell'erogazione del finanziamento, se il beneficio resta subordinato al perdurare delle condizioni legali.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato per affermare la necessità di recuperare risorse pubbliche indebitamente erogate.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per valorizzare il principio di buon andamento dell'amministrazione nel recupero delle somme non dovute.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto solo perché una parte prospetti una questione di interpretazione del diritto UE; occorre una reale necessità interpretativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se indica specificamente quali regole siano state violate e in quale punto della motivazione il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o dell'atto interpretato.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, come la determinazione del momento di ultimazione di un investimento o dell'entrata a regime di un'iniziativa imprenditoriale.
  • Quando una disciplina speciale sulle agevolazioni pubbliche fissa soglie quantitative di scostamento dei parametri a consuntivo, il superamento di tali soglie comporta la revoca del beneficio e non lascia spazio a valutazioni discrezionali sulla misura della sanzione.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, ovvero se dal contenuto complessivo della sentenza emerge un rigetto implicito del motivo o dell'eccezione.
  • Il beneficiario di un finanziamento pubblico subordinato al mantenimento di determinati requisiti non può invocare un legittimo affidamento assoluto alla conservazione del contributo quando quei requisiti vengano meno; la revoca consequenziale è atto dovuto di recupero di risorse pubbliche non più spettanti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è imposto dalla sola prospettazione di una questione eurounitaria da parte del ricorrente, ma solo quando il chiarimento interpretativo del diritto dell'Unione sia realmente necessario per definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneMutuoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoGiudicatoRinvio pregiudiziale

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