Sentenza del 17/12/2020 n. 4119 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Natura e congruità dei contenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha respinto le censure del contribuente, affermando che l'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 non richiede per l'emissione della cartella una motivazione specifica né l'indicazione dell'atto presupposto. In sostanza la cartella è stata ritenuta conforme ai requisiti informativi richiesti dalla legge e valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per carenza di motivazione e per mancata indicazione dell'atto presupposto; il ricorrente sosteneva che l'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 600/73 richiedesse una motivazione specifica e l'esplicita indicazione dell'atto da cui derivava il credito.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La norma non impone un'obbligazione di motivazione specifica né l'indicazione dell'atto presupposto per la validità formale della cartella di pagamento; è sufficiente che la cartella fornisca le informazioni minime necessarie per identificare il credito.
d.lgs. 99/2004
Richiamato come riferimento normativo in materia di riscossione; il decreto è coerente con un orientamento di semplificazione procedurale e non introduce obblighi aggiuntivi di motivazione formale per la cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non richiede una motivazione dettagliata né l'esplicita indicazione dell'atto presupposto per essere valida, salvo diverso disposto normativo.
- Ciò nonostante la cartella deve fornire le informazioni essenziali per permettere al destinatario di comprendere natura, importo e destinatario del credito; la mancanza di tali informazioni sostanziali può invece costituzionalmente motivo di impugnazione.
- In un contenzioso simile il contribuente deve dimostrare specifiche carenze o errori (es. calcolo, notifica, prescrizione) e non può basarsi solo sull'assenza di una motivazione formalmente estesa.
- Prima di proporre impugnazione conviene richiedere accesso agli atti o chiarimenti per individuare l'atto presupposto e verificare la correttezza del credito reclamato.
- Risulta importante rispettare termini e modalità di impugnazione previsti per le cartelle di pagamento; le censure meramente formali, se non incidono sulla comprensibilità o sul diritto di difesa, rischiano di essere respinte.
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