Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 909/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - a) del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente a fronte dell'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 Legge n. 241/1990 s.m.i. avente ad oggetto “Nomine finalizzate al ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 44/2023. GPS Napoli - I Fascia - c.d.c. ADMM. Prof.ssa Concetta GIULIANO. Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 smi”, trasmessa a mezzo PEC in data 18 settembre 2025, con la quale la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione resistente di accedere, prendere in visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente ed ivi precipuamente indicata; - b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; nonché per l'accertamento e la declaratoria, in favore della ricorrente, del diritto di accesso ai documenti richiesti con contestuale emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116, comma 4, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202506652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale relativa alle nomine in ruolo da GPS per la classe di concorso ADMM nell'anno scolastico 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, collocata al posto n. 40 con 182 punti nella prima fascia delle GPS di Napoli per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, contestava di non essere stata immessa in ruolo nonostante avesse presentato domanda con indicazione delle sedi preferite. Rilevava che altri docenti della medesima graduatoria e classe di concorso, collocati con punteggio inferiore, erano stati immessi in ruolo presso sedi da lei indicate. Per verificare le ragioni di tale apparente anomalia, presentava il 18 settembre 2025 un'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo visione ed estrazione di copia della documentazione relativa ai docenti nominati. Deduceva l'illegittimità del silenzio-rigetto per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell'art. 2 della medesima legge e dei principi generali del procedimento amministrativo, nonché per sviamento.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ritenendo necessari chiarimenti ai fini della decisione, ha ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, costituitosi soltanto formalmente, di depositare una documentata relazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza a cura della parte. La relazione dovrà chiarire se l'istanza di accesso del 18 settembre 2025 sia stata riscontrata e, in caso negativo, le ragioni dell'omesso riscontro. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'esistenza o sull'estensione del diritto di accesso, né sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, invocata dalla ricorrente per ottenere la documentazione relativa alle nomine in ruolo.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento del termine di trenta giorni per il riscontro all'istanza di accesso e del silenzio-rigetto; il TAR ha disposto un'istruttoria proprio per verificare se vi sia stato un riscontro.

  • art. 24 l. 241/1990

    Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo ai limiti e alle condizioni dell'accesso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo generale di conclusione del procedimento.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Invocato per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti; l'ordinanza non ha ancora disposto tale ordine, limitandosi a ordinare chiarimenti istruttori.

  • art. 59 d.l. 73/2021

    Richiamato nell'oggetto dell'istanza di accesso quale riferimento normativo delle nomine finalizzate al ruolo.

  • d.l. 44/2023, convertito in l. 56/2024

    Indicato quale base normativa delle immissioni in ruolo oggetto dell'istanza di accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio sull'istanza di accesso, quando gli atti disponibili non consentono di verificare se l'amministrazione abbia riscontrato la richiesta e per quali ragioni, il giudice può disporre un'apposita istruttoria mediante ordine di deposito di una relazione documentata.
  • L'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso deve fornire al giudice una relazione specifica e documentata sul riscontro dato alla richiesta o sulle ragioni dell'omissione, entro il termine perentorio fissato nell'ordinanza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.