Sentenza n. 694/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del verbale del mod -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- – -OMISSIS- Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- – datato -OMISSIS-, notificato con nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, nella parte in cui la infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio è stata classificata ad una inferiore categoria di compenso rispetto a quella già indennizzata nonché di tutti gli atti e/o pareri allo stesso preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Medica Ospedaliera che aveva declassato un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio a una categoria tabellare inferiore rispetto a quella precedentemente riconosciuta e indennizzata
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alle Forze armate, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, con iscrizione a una determinata categoria tabellare e concessione dell'equo indennizzo. Successivamente, dopo essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e transitato nei ruoli civili della Difesa, aveva presentato istanza per la pensione privilegiata ordinaria. In occasione della nuova visita medico-legale, la Commissione aveva declassato la patologia a una categoria inferiore. Con unico motivo sono stati dedotti eccesso di potere per travisamento, omessa o errata valutazione dei fatti, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, nonché carenza e manifesta erroneità della motivazione. Il ricorrente ha evidenziato che la precedente valutazione aveva qualificato la patologia come stabilizzata già a una certa data, circostanza incompatibile con un successivo miglioramento non adeguatamente documentato, e ha prodotto accertamenti clinici e strumentali ritenuti confermativi della persistente patologia. È stata inoltre contestata la motivazione contenuta in una nota depositata in giudizio dall'Amministrazione, in quanto postuma rispetto al verbale impugnato e comunque apodittica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il verbale impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione nel rispetto dell'effetto conformativo. Il giudice ha riconosciuto che il sindacato sulla discrezionalità tecnica medico-legale è ristretto, ma ha precisato che anche le valutazioni tecniche devono essere sorrette da una motivazione esauriente, idonea a spiegare la revisione della classificazione tabellare e fondata su elementi obiettivi, clinici e strumentali, dai quali emerga un miglioramento del quadro patologico e anatomo-funzionale. Nel caso concreto, la precedente qualificazione della patologia come stabilizzata rendeva logicamente incompatibile un successivo miglioramento, in assenza di una motivazione puntuale e di concreti elementi obiettivi. La nota dell'Amministrazione prodotta in giudizio non è stata ritenuta idonea a integrare la motivazione del verbale, sia perché postuma sia perché sostanzialmente apodittica. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 834/1981
La classificazione tabellare dell'infermità costituisce il parametro tecnico-normativo per la valutazione medico-legale, ma la revisione dell'ascrizione deve essere adeguatamente motivata e fondata su obiettivi elementi clinici e strumentali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare la misura di oscuramento dei dati sanitari contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Anche nell'esercizio di discrezionalità tecnica medico-legale, la pubblica amministrazione deve motivare in modo esauriente la revisione della classificazione di un'infermità già valutata, indicando gli elementi clinici e strumentali obiettivi che giustificano la diversa conclusione.
- Il declassamento di una patologia precedentemente riconosciuta e classificata non può fondarsi su una motivazione meramente apodittica, soprattutto quando la precedente valutazione abbia accertato la stabilizzazione del quadro patologico.
- L'accertata stabilizzazione di una patologia costituisce un elemento incompatibile, sul piano logico, con un successivo miglioramento, salvo che l'Amministrazione dia conto di specifici e obiettivi elementi sopravvenuti idonei a giustificare la diversa valutazione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante una nota postuma dell'Amministrazione, quando tale nota non sia già parte della motivazione dell'atto impugnato e si limiti a fornire una giustificazione apodittica.
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