Cassazione Civile, Ordinanza n. 31392/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro marittimo già qualificato giudizialmente come rapporto a tempo indeterminato tra le parti. Dopo una fase precedente in cui era stato accertato che i vari contratti a viaggio o a termine non rispettavano i requisiti del codice della navigazione, il lavoratore aveva continuato a prestare attività con alternanza di imbarchi e sbarchi. In occasione dello sbarco del 4 dicembre 2015, la società gli aveva chiesto di iscriversi nel turno particolare per un eventuale successivo reimbarco; al rifiuto del lavoratore, la società aveva ritenuto cessato il rapporto per non reiscrizione/cancellazione dal turno particolare. I giudici di merito hanno invece ritenuto che il rapporto fosse unico e a tempo indeterminato, che l’iscrizione nel turno particolare non fosse necessaria ai fini della prosecuzione del rapporto e che, in assenza di un valido licenziamento, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione determinasse il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dal momento della messa in mora. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame della decadenza per mancata impugnazione entro 60 giorni di un presunto licenziamento del 22/6/2016; 2) omesso esame del fatto del rifiuto del lavoratore di presentarsi all’imbarco e delle ragioni della risoluzione per giusta causa; 3) violazione degli artt. 1460, 2086 e 2104 c.c., sostenendo che il rifiuto della prestazione fosse ingiustificato perché il lavoratore avrebbe dovuto iscriversi nel turno particolare e imbarcarsi; 4) violazione degli artt. 83 e 83-bis del CCNL navigazione, assumendo che l’iscrizione al turno particolare instaurasse il rapporto e che la cancellazione dal turno lo estinguesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché formulati come omesso esame di fatti decisivi in presenza di una c.d. doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; li ha inoltre ritenuti inammissibili per novità e difetto di specificità, poiché la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento a un licenziamento del 22/6/2016 o a un licenziamento per giusta causa, ma solo alla non reiscrizione nel turno particolare. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: secondo gli accertamenti di merito non censurabili in cassazione, non vi era stato alcun inadempimento del lavoratore, bensì l’offerta della prestazione e il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro; l’iscrizione nel turno particolare riguardava i marittimi disoccupati e non incideva sulla continuità di un rapporto a tempo indeterminato; le clausole collettive invocate non potevano derogare alla disciplina legale sulla durata e risoluzione del rapporto. La società è stata condannata alle spese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei vizi deducibili in cassazione; il n. 5 è stato escluso per i motivi di fatto in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 1460 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'eccezione di inadempimento; la Corte ha escluso che vi fosse un inadempimento del lavoratore.
art. 2086 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità della pretesa organizzativa datoriale; non è stata ravvisata una violazione idonea a giustificare il rifiuto della prestazione.
art. 2104 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di diligenza del lavoratore; la Corte ha escluso che il caso integrasse insubordinazione o inadempimento del lavoratore.
art. 83 CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio
Invocato per sostenere che l'iscrizione nel turno particolare instaurasse il rapporto e che la cancellazione lo estinguesse; la Corte ha ritenuto la disciplina collettiva non idonea a derogare al regime legale del rapporto a tempo indeterminato.
art. 83-bis CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio
Invocato unitamente all'art. 83 CCNL per sostenere la tesi estintiva della cancellazione dal turno particolare; la Corte ha negato che tale meccanismo incidesse sulla continuità del rapporto.
art. 18 della L. 300/1970
Richiamato in giurisprudenza per affermare l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti anche al personale marittimo, una volta accertato un rapporto a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 96 c.p.c.
È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.
art. 325 cod. nav.
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina generale del rapporto di lavoro marittimo in assenza di continuità retribuita di lavoro.
art. 326 cod. nav.
Richiamato per qualificare come unitario un rapporto marittimo a tempo indeterminato in presenza dei presupposti normativi indicati dalla giurisprudenza.
art. 332, comma 2, cod. nav.
Richiamato per escludere la tesi della sequenza di distinti contratti in presenza di un rapporto unitario a tempo indeterminato.
art. 343 cod. nav.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale per affermarne la non compatibilità, in parte qua, con la disciplina limitativa dei licenziamenti applicabile anche ai marittimi.
art. 18 della L. 604/1966
Richiamato nel ragionamento di legittimità sulla stabilità del rapporto e sul controllo giudiziale delle causali di risoluzione.
art. 35, terzo comma, L. 300/1970
Richiamato, unitamente alla L. 604/1966, nel quadro della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha esteso ai marittimi la disciplina limitativa dei licenziamenti.
art. 6, comma 1, L. 183/2010
La censura che lo richiamava è stata ritenuta inconferente rispetto alla sentenza impugnata.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La deduzione in cassazione di un fatto nuovo o non emergente dalla sentenza impugnata è inammissibile quando non sia dimostrato che la questione sia stata ritualmente introdotta nei precedenti gradi di giudizio.
- Nel rapporto di lavoro marittimo, una volta accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto, la sua prosecuzione e cessazione sono soggette ai principi generali sulla stabilità del rapporto di lavoro e richiedono un valido atto di licenziamento con le forme di legge e sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
- L'iscrizione al turno particolare del personale marittimo è un istituto di collocamento/ricollocamento e di priorità nell'imbarco, non un elemento costitutivo né estintivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Le disposizioni della contrattazione collettiva non possono derogare in peius alla disciplina legale sulla durata e sulla risoluzione del rapporto di lavoro quando il rapporto sia stato qualificato in sede giudiziale come rapporto a tempo indeterminato.
- Se il lavoratore offre la propria prestazione e il datore di lavoro rifiuta ingiustificatamente di riceverla, il rapporto non si estingue per ciò solo e possono maturare le retribuzioni dovute dal momento della messa in mora.
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