Sentenza n. 5930/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 0019021 del 22 maggio 2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, con il quale veniva comunicato il piano di ripartizione delle assegnazioni dei vincitori del concorso, nella parte in cui non veniva contemplata, quale sede di assegnazione, alcuna città della Regione Campania, in particolare la città di -OMISSIS- (luogo di residenza dell'odierno ricorrente); b) della nota prot. n. 8358 del 5 giugno 2025 a firma del Direttore reggente del Servizio ispettori del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - trasmessa al IV Reparto Mobile di -OMISSIS- con protocollo in entrata n. 8708 del 12 giugno 2025 (e notificata in pari data all'ass. capo coordinatore -OMISSIS-) avente ad oggetto “Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-. Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024. 21° corso di formazione per vice ispettori della Polizia di Stato”, con cui veniva comunicato al ricorrente “Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa l'istanza dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, vincitore della procedura concorsuale di cui all'oggetto, che ha chiesto “di essere assegnato nell'attuale sede di lavoro presso il IV Reparto Mobile di -OMISSIS-”, per poter assistere il familiare, portatore di disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, nel prendere atto di quanto sopra, si prega di comunicare all'interessato che la sua richiesta, allo stato, non può trovare favorevole accoglimento”; c) del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario nr. 1/26 bis del 30 maggio 2025, con cui veniva pubblicata la tabella delle assegnazioni dei vincitori del “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, nella parte in cui il ricorrente veniva assegnato presso la Questura di Milano; d) ove lesivo e per quanto di ragione, del decreto del 4 aprile 2024 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale - Supplemento Straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024 con il quale veniva pubblicato il bando di “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui non contemplava, ai fini delle assegnazioni delle sede, quale titolo di precedenza e/o preferenza, o comunque di riserva, il possesso, ex art. 33 della L. n. 104/1992, dei benefici per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di -OMISSIS- o, comunque della Regione Campania o, in subordine, alla assegnazione presso una sede di Roma (quale sede più vicina alla residenza del disabile da assistere).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di ripartizione delle sedi dei vincitori del concorso interno per 411 posti di vice ispettore, assegnazione alla Questura di Milano, diniego dell'assegnazione presso il reparto di provenienza e bando nella parte relativa alla mancata previsione di una precedenza per i beneficiari della legge n. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già in servizio presso un Reparto mobile della Polizia di Stato e collocato al 263° posto del concorso interno per vice ispettore, ha contestato l'assenza di sedi disponibili nella propria città e nella Regione Campania, l'assegnazione alla Questura di Milano e il diniego dell'istanza diretta a ottenere l'assegnazione presso il reparto di provenienza, invocando l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per assistere il figlio minore riconosciuto portatore di handicap grave. Ha dedotto violazione della Costituzione, dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 27 del d.P.R. n. 335/1982, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto inserire sedi nella città di servizio, assegnarlo anche in soprannumero al reparto richiesto, riconoscere una precedenza rispetto ai candidati meglio collocati in graduatoria o, almeno, assegnarlo a Roma. Ha inoltre contestato l'utilizzo di dati sulle vacanze organiche ritenuti non aggiornati. Nel corso del giudizio ha impugnato con ricorso straordinario gli atti sopravvenuti con cui, in esecuzione della cautelare, era stato assegnato a una sede più vicina, contestandone comunque l'idoneità rispetto alle esigenze di assistenza familiare.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto procedibile, poiché gli atti sopravvenuti erano stati tempestivamente impugnati con ricorso straordinario, ma è stato respinto nel merito. Il TAR ha riconosciuto all'amministrazione della pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nell'individuazione delle sedi e degli uffici da coprire mediante l'assegnazione dei vincitori, trattandosi di scelte di macro-organizzazione fondate sul fabbisogno e sulle esigenze operative. L'assenza di reparti nella sede richiesta non è stata ritenuta sindacabile, non essendo stata fornita prova di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità; il parere favorevole del dirigente del reparto non dimostrava l'esistenza di vacanze nel ruolo degli ispettori e il riferimento ai dati del 2022 non provava l'inesattezza della ricognizione contenuta nel piano di ripartizione. Il diniego dell'istanza è stato ritenuto legittimo anche perché presentata prima dell'acquisizione della nuova qualifica: durante il corso di formazione non vi era ancora certezza né del conseguimento della qualifica né dell'effettiva consistenza del personale disponibile, sicché l'amministrazione non era tenuta a valutare la domanda come avrebbe dovuto fare nei confronti di un lavoratore già in servizio nella nuova posizione. Quanto al rapporto tra tutela ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e graduatoria, il TAR ha ritenuto decisiva la natura interna del concorso: trattandosi di progressione di carriera, il vincitore poteva rinunciare al corso e alla nuova qualifica, conservando il precedente impiego e la sede di servizio. Ne consegue che la scelta di progredire in carriera non poteva tradursi nella pretesa di ottenere una sede in pregiudizio dei candidati meglio collocati. Nel concorso interno, dunque, il criterio dell'ordine di graduatoria conserva la propria prevalenza, salva la valutazione di specifiche esigenze di servizio. Le sopravvenute vacanze di organico non incidono sulla legittimità degli atti, secondo il principio tempus regit actum, ma possono giustificare un nuovo riesame amministrativo dell'istanza, anche alla luce dell'inesauribilità del potere amministrativo e dell'opportunità di individuare soluzioni compatibili con le esigenze familiari del dipendente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La tutela della scelta della sede presuppone la possibilità concreta dell'assegnazione e deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto. Nel concorso interno per progressione di carriera non prevale automaticamente sull'ordine di graduatoria, poiché il dipendente può rinunciare alla nuova qualifica e conservare la sede precedente.
art. 27 d.P.R. 335/1982
Invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina del personale della Polizia di Stato; il giudice non ne ha ricavato un obbligo dell'amministrazione di prevedere la sede richiesta o di derogare all'ordine di graduatoria.
art. 28, comma 1, d.P.R. 487/1994
Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
Richiamato quale espressione del principio generale secondo cui l'assegnazione dei vincitori deve rispettare l'ordine della graduatoria, salvo specifiche e motivate esigenze di servizio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato per il principio generale di inesauribilità del potere amministrativo, che consente e può rendere opportuno un successivo riesame dell'istanza alla luce delle sopravvenienze, senza incidere sulla validità degli atti originariamente impugnati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta e concessa nel corso del giudizio.
art. 59 c.p.a.
Utilizzato dal ricorrente per denunciare l'asserita violazione o elusione dell'ordinanza cautelare; la relativa istanza è stata respinta con precedente ordinanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal TAR per prospettare la possibile improcedibilità del ricorso originario in relazione agli atti sopravvenuti; la questione è stata superata ritenendo il ricorso procedibile per l'impugnazione degli atti mediante ricorso straordinario.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Richiamato in relazione al ricorso straordinario proposto contro gli atti sopravvenuti di assegnazione.
Massime di principio
- Nell'individuazione delle sedi e degli uffici da coprire mediante l'assegnazione dei vincitori di un concorso nella Polizia di Stato, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità organizzativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di allegazione e almeno di un principio di prova della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della scelta.
- Il diritto previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 presuppone la concreta possibilità dell'assegnazione e deve essere valutato sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento.
- Il vincitore di un concorso interno per progressione di carriera, durante il corso di formazione e prima dell'acquisizione della nuova qualifica, non può pretendere che l'amministrazione valuti la sua istanza di assegnazione secondo il regime applicabile al lavoratore già immesso nel nuovo ruolo, poiché la situazione soggettiva e l'assetto organizzativo non sono ancora definitivi.
- Nel concorso interno per avanzamento di carriera, la tutela ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non determina automaticamente una deroga all'ordine di graduatoria nella scelta della sede quando il dipendente possa rinunciare alla progressione e conservare il precedente impiego e la sede già assegnata.
- Le sopravvenienze organizzative e le nuove vacanze di organico non incidono, in applicazione del principio tempus regit actum, sulla legittimità del provvedimento valutato, ma possono fondare un successivo riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione, in virtù dell'inesauribilità del potere amministrativo.
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