Cassazione Penale, Sentenza n. 11327/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro della somma di euro 15.870,00 rinvenuta nell'ambito di un'indagine per spaccio di cocaina. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'assenza di nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato (cessione di 52 grammi di cocaina) e la mancata proporzionalità del sequestro, sostenendo inoltre che parte della provvista derivava da un prestito della sorella destinato a spese mediche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il collegamento tra denaro e attività di spaccio sulla base delle circostanze materiali: somma divisa in tre mazzette, custodita in due giubbini insieme a un bilancino di precisione, numero e tipo di banconote, rilevante importo e modalità di occultamento; inoltre l'acquirente si era rifornito presso l'abitazione degli indagati. La Corte ha altresì ritenuto non provato il presunto prestito della sorella per l'assenza di documentazione idonea e ha valutato la sproporzione rispetto alla capacità reddituale dei conviventi come giustificativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. A seguito del rigetto la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata interpretata come autorizzante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando sussista un collegamento tra la somma e l'attività di spaccio e la sproporzione rispetto alla capacità reddituale renda probabile la destinazione a reati; il Tribunale ha ritenuto soddisfatti tali presupposti.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La presenza di denaro in mazzette, un bilancino di precisione, modalità di occultamento e l'entità della somma costituiscono indici forti del collegamento del denaro con attività di spaccio e giustificano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Per contestare efficacemente la pertinenzialità del denaro occorre fornire prove concrete e documentali della legittima provenienza (es. contratti di prestito comprovati, bonifici, documentazione bancaria, attestazioni sul reddito). Mere dichiarazioni verbali raramente sono sufficienti.
- La valutazione della proporzionalità del sequestro tiene conto della capacità reddituale degli interessati: somme incoerenti con redditi dichiarati o capacità economica possono essere ritenute sproporzionate e soggette a sequestro.
- Se l'accertamento oggettivo (luogo del rinvenimento, strumenti tipici dello spaccio, contatti con acquirenti) è convincente, il giudice può ritenere legittimo il sequestro anche in assenza di prova diretta che ogni singola banconota derivi da illecito.
- In casi simili, il soggetto che contesta il sequestro deve tempestivamente produrre documentazione specifica e circostanziata al fine di disarticolare il ragionamento probatorio del giudice; l'assenza di elementi nuovi rende il ricorso destinato al rigetto.
- Quando si intende impugnare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è utile focalizzarsi sia sulla dimostrazione dell'assenza di nesso con l'attività delittuosa sia sulla prova della lecita provenienza e della compatibilità della somma con il tenore di vita e le entrate.
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