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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 5062 del 27/04/2021 dell'USR Puglia, ufficio IV, Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, nella parte in cui si dispone il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento, scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno, dall'Ambito territoriale di Brindisi, nonché la cancellazione degli stessi dalla prima fascia delle graduatorie di istituto.

Giustizia amministrativa202101053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e di cancellazione dalla prima fascia delle graduatorie di istituto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, in possesso del diploma magistrale, hanno impugnato il provvedimento dell'Ufficio scolastico territoriale di Brindisi con cui erano stati depennati dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento, relative alla scuola dell'infanzia e/o primaria, posto comune e/o sostegno, nonché cancellati dalla prima fascia delle graduatorie di istituto. Hanno dedotto profili di illegittimità facendo particolare riferimento alla pendenza di un contenzioso presupposto dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del quale erano stati ammessi con riserva nelle GAE in forza di un'ordinanza cautelare. Nel corso del giudizio è emerso che il TAR Lazio aveva successivamente definito il contenzioso presupposto, respingendo in parte il ricorso e dichiarandolo in parte improcedibile, sulla base dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La sentenza del TAR Lazio era stata poi appellata, ma il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'ammissione con riserva dei ricorrenti nelle GAE derivava da un'ordinanza cautelare resa nel contenzioso presupposto dinanzi al TAR Lazio; tale contenzioso era stato successivamente definito in senso sfavorevole ai ricorrenti, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Il provvedimento di depennamento impugnato costituiva quindi applicazione consequenziale della definizione del giudizio presupposto e non sussisteva più un interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso. Il Collegio ha rilevato una causa di improcedibilità maturata dopo la proposizione del ricorso, anche in considerazione del comportamento processuale delle parti e della nota con cui i ricorrenti si erano limitati a chiedere il passaggio in decisione senza ulteriore difesa. Le spese sono state compensate per la natura e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della rilevanza dei fatti o atti sopravvenuti ai fini della definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio insieme alle disposizioni sull'improcedibilità e sulla definizione del giudizio in presenza di sopravvenienze.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento di depennamento dalle graduatorie, adottato quale conseguenza dell'esito definitivo del contenzioso che aveva consentito l'ammissione con riserva, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudizio presupposto si è concluso in senso sfavorevole all'interessato e la relativa decisione è stata confermata in appello.
  • La sopravvenienza di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, valutata anche alla luce del comportamento processuale delle parti, può determinare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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