Cassazione Civile, Ordinanza n. 28322/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio ha contestato a una società l’annotazione di fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti, emesse da un’altra società, per un imponibile complessivo di euro 72.000 e IVA correlata. L’Ufficio ha poi imputato per trasparenza ai soci il maggior reddito di partecipazione e ha notificato a ciascuno un distinto avviso ai fini IRPEF. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo carenza di motivazione. In sede di ricorso per cassazione hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2727-2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la prova presuntiva e non avrebbe verificato in modo unitario i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la corte tributaria si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche sulla prova dei fatti posti a base della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata secondo cui gli elementi valorizzati dall’Ufficio e dal giudice di merito erano connotati da gravità, precisione e concordanza: fatture generiche riferite a manutenzioni mensili, incoerenza tra le prestazioni descritte e il settore della società emittente, mancanza di contratti e di documentazione extracontabile, indicazione nei documenti interni di soggetti diversi per la manutenzione degli impianti, sproporzione dei costi, età avanzata del presunto esecutore e assenza di mezzi di locomozione. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a spostare sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle prestazioni contestate. La Corte ha inoltre escluso che assumesse rilievo il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992. Quanto al secondo motivo, la motivazione della sentenza di merito è stata giudicata superiore al minimo costituzionale, poiché aveva preso in esame anche le annotazioni nel registro interventi e le dichiarazioni di terzi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e, in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, anche al pagamento delle somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi previsti dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
consente l’imputazione ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, del reddito prodotto dalla società di persone
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come base del potere di accertamento presuntivo in materia di imposte dirette
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato come base dell’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono idonee se gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti; tale verifica può essere svolta anche mediante valutazione unitaria degli elementi
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto, richiamando precedenti conformi
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso esaminato tale soglia non è stata superata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
norma sul contenuto della sentenza tributaria; non violata poiché la decisione di merito era adeguatamente argomentata
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale di decisione
art. 380 bis c.p.c.
la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata nella decisione definitiva, è valorizzata ai fini della responsabilità aggravata
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata in caso di abuso del processo
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente un’ulteriore condanna in favore della cassa delle ammende nei casi di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere iniziale della prova anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della prova presuntiva deve essere unitaria: il giudice non si limita ad analizzare isolatamente ciascun indizio, ma considera la loro convergenza complessiva nel dimostrare l’inesistenza delle operazioni.
- Una volta fornito dall’Ufficio un quadro indiziario sufficiente sull’inesistenza delle prestazioni, si sposta sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle operazioni contestate.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; non è tale la sentenza che esamini gli elementi di fatto rilevanti, incluse documentazione interna e dichiarazioni di terzi.
- In presenza di definizione accelerata non seguita dal ricorrente e confermata nella decisione finale, la condotta processuale può integrare abuso del processo con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28220/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28225/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28226/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →