Cassazione Penale, Sentenza n. 17057/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di sorveglianza speciale per tre anni; il ricorrente deduce violazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. 159/2011 e carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, valorizzando il lungo periodo di detenzione sotto regime 41-bis, la condotta carceraria regolare, l'inserimento lavorativo post-carcerazione e l'attività lavorativa della coniuge come elementi di ravvedimento
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e non ammette una sindacazione meramente motivazionale o probatoria: la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e non apparente sull'attualità della pericolosità, richiamando il ruolo di rilievo del Diana nel clan dei Casalesi, le condanne per associazione mafiosa, i rapporti con i capi, la persistenza della vitalità del sodalizio, la mancanza di segnali concreti di distacco e il ritorno dopo la scarcerazione nei luoghi di reato; perciò la conferma della misura è adeguatamente motivata. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011
art. 10, comma 3; art. 10, comma 2 (richiamo all'obbligo di motivazione del provvedimento); dedotto altresì riferimento agli artt. 4 e 6
L'art. 10, comma 3 limita il ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla sola violazione di legge; l'obbligo di motivazione del giudice d'appello è valutato nel senso che la motivazione inesistente o meramente apparente è deducibile in cassazione solo quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma storica richiamata per i limiti del sindacato sulla motivazione nei provvedimenti di prevenzione, poi sostituita/ricondotta nelle norme del d.lgs. 159/2011
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3 ter, secondo comma (richiamato)
Riferimento normativo storico in tema di misure di prevenzione richiamato per i limiti imposti al controllo in sede di legittimità
codice di procedura penale
La Corte precisa che l'illogicità manifesta della motivazione (art. 606 lett. e) non è deducibile in materia di prevenzione come vizio autonomo di cassazione quando le censure si risolvono in contestazioni probatorie; può invece configurarsi la motivazione inesistente o meramente apparente quando il decreto non si confronta con un elemento decisivo
Giurisprudenza - Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 ("Gattuso")
Principio secondo cui, per appartenenti ad associazioni mafiose, è necessario accertare l'"attualità" della pericolosità; la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo può operare se vi sono elementi di partecipazione effettiva, ma non può essere l'unico fondamento dell'accertamento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 21202 del 19/01/2017 ("De Vita")
Quando la persistenza della pericolosità è valutata nel periodo di detenzione, non sono richieste nuove manifestazioni di pericolosità: rileva se l'appartenenza al sodalizio è venuta meno
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; le critiche alla valutazione probatoria o alla motivazione, se consistono in una mera contestazione dei fatti o dell'apprezzamento delle prove, sono inammissibili
- La motivazione del provvedimento di prevenzione è considerata insufficiente in sede di cassazione solo se completamente assente o meramente apparente; la semplice asserzione che il giudice non abbia valutato alcuni elementi non basta se la decisione dimostra di averli considerati o assorbiti nelle argomentazioni
- Nel caso di soggetti condannati per reati di mafia, un ruolo di rilievo e prove di partecipazione attiva fondano una presunzione semplice di persistenza del vincolo associativo: il periodo di detenzione e la condotta carceraria non cancellano automaticamente questa presunzione
- L'avvio di una attività lavorativa o la buona condotta carceraria sono elementi positivi, ma non necessariamente idonei da soli a escludere l'attualità della pericolosità sociale; può rendersi necessario un periodo di osservazione per verificare il concreto abbandono delle logiche associative
- Il ritorno dopo la scarcerazione nei luoghi di precedenti attività illecite e l'assenza di manifestazioni chiare di distacco dal gruppo aggravano la valutazione di persistenza della pericolosità
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