Cassazione Penale, Sentenza n. 7841/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (come amministratore unico di Energye s.r.l.). Il primo motivo, ritenuto decisivo dalla Cassazione, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe ritenuto impossibile la ricostruzione della contabilità basandosi sul consulente del PM senza spiegare perché avesse preferito tale valutazione rispetto a quanto dichiarato dal curatore fallimentare (che aveva ricostruito la contabilità, seppure evidenziando anomalie e carenze). Mancava chiarezza se la ricostruzione fosse realmente impossibile o soltanto difficoltosa e compensabile con diligenza e l'uso dei mastrini contabili o di documentazione esterna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. In pratica la sentenza di merito sulla responsabilità per bancarotta documentale è stata cassata e la vicenda dovrà essere riesaminata, con particolare attenzione alla valutazione delle risultanze peritali e del curatore sulla ricostruzione contabile e, conseguentemente, alla qualificazione dell'elemento oggettivo del reato e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare
La norma punisce chi tiene libri e scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la Corte ha rilevato che il merito non ha chiarito se la ricostruzione fosse oggettivamente impossibile o soltanto ardua e superabile con indagini/mastrini, distinzione essenziale per l'integrazione del reato
art. 219, comma 3, legge fallimentare
La disposizione sulle circostanze attenuanti è richiamata nella fase istruttoria e sanzionatoria; nella vicenda la valutazione delle attenuanti (e del correlato trattamento sanzionatorio) andrà verificata nuovamente alla luce del nuovo esame
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha permesso al Sostituto Procuratore generale di depositare una requisitoria scritta presso la Corte di cassazione; citata in relazione alla partecipazione del PG al procedimento
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 (Cortinovis)
Richiamata dalla Cassazione per distinguere i casi in cui la ricostruzione contabile è realmente impossibile da quelli in cui è solo difficoltosa e realizzabile con particolare diligenza o con ricorso a fonti esterne; la distinzione condiziona l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato
Massime di principio
- Quando la condanna per bancarotta documentale si fonda sulla impossibilità di ricostruire la contabilità, la motivazione deve spiegare perché la ricostruzione sia effettivamente impossibile e non soltanto difficile; non è sufficiente appellarsi genericamente ad "anomalie".
- Se esistono valutazioni contrapposte (perizia del PM vs ricostruzione del curatore o perizia di parte), il giudice deve confrontare espressamente i rilievi tecnici e motivare la scelta di una valutazione rispetto all'altra.
- La possibilità di integrare i dati mancanti tramite mastrini contabili o documentazione esterna può escludere l'elemento oggettivo del reato; invece, la necessità di particolari e straordinarie indagini che rendono la ricostruzione impossibile può confermare l'integrazione del reato.
- In presenza di incertezze rilevanti sulla qualificazione degli elementi del reato, il rimedio giurisdizionale tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, con indicazione al giudice di merito di valutare nuovamente anche le attenuanti e il trattamento sanzionatorio.
- Per evitare annullamenti, le sentenze di merito devono: 1) indicare i punti tecnici decisivi, 2) confrontare e valorizzare i diversi mezzi di prova tecnici, e 3) motivare specificamente la preferenza per una consulenza rispetto ad un'altra.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →