Sentenza del 22/06/2017 n. 3781 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo - Giudicato esterno - Ammissibilità - Medesimezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità e l'efficacia del giudicato esterno. In particolare, si discute se l'accertamento, contenuto in una sentenza passata in giudicato, della risoluzione di un contratto di locazione possa essere utilizzato in giudizi successivi relativi ad altri periodi d'imposta. La questione dipende dalla medesimezza dell'elemento accertato: l'esistenza o l'inesistenza del rapporto contrattuale costituisce un presupposto durevole e costante della fattispecie tributaria, idoneo a incidere su una pluralità di periodi d'imposta.
La decisione
È stata riconosciuta la validità dell'utilizzo del giudicato esterno. L'accertamento definitivo della risoluzione del contratto di locazione può essere fatto valere anche in altri giudizi, poiché l'esistenza del rapporto contrattuale costituisce un elemento stabile della fattispecie tributaria e non un fatto limitato esclusivamente al singolo periodo d'imposta. Il testo non indica espressamente il dispositivo completo né le parti, ma il principio riportato è favorevole alla parte che invocava il giudicato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, articolo 324
La norma individua il passaggio in giudicato formale della sentenza, presupposto per riconoscere efficacia vincolante all'accertamento definitivo.
Codice civile, articolo 2909
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa relativamente all'oggetto dell'accertamento. Tale efficacia può riflettersi su giudizi successivi quando il fatto o rapporto accertato costituisce un elemento comune e durevole della fattispecie.
Massime di principio
- Un giudicato esterno può essere utilizzato in un diverso giudizio quando riguarda un rapporto o un elemento giuridico comune, stabile e rilevante anche per la controversia successiva.
- La diversità dei periodi d'imposta non esclude automaticamente l'efficacia del giudicato: occorre verificare se il fatto accertato sia durevole oppure specifico del singolo periodo.
- La risoluzione definitiva di un contratto può incidere su più annualità fiscali, perché determina l'inesistenza del rapporto contrattuale anche oltre il periodo oggetto della prima sentenza.
- Per invocare il giudicato esterno è necessario dimostrare l'identità dell'elemento accertato, il passaggio in giudicato della sentenza e la sua effettiva rilevanza nel nuovo procedimento.
- Il giudicato non si estende indistintamente a ogni aspetto della nuova controversia: vincola soltanto rispetto all'accertamento già definito e ai suoi effetti necessari.
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