Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23691/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla debenza del contributo unificato all'atto del deposito di "motivi aggiunti": Vivenda impugnava la revoca dell'aggiudicazione definitiva (determina n. 396/2015) e, con motivi aggiunti, anche la determina n. 476/2015 di affidamento definitivo a favore del Consorzio Servizi Abruzzese (C.S.A.). La questione principale era se i motivi aggiunti fossero "propri" (nuove censure sullo stesso atto, esenti da contributo) o avessero introdotto domande nuove/impugnato un atto distinto (soggetti al contributo). Vivenda deduceva inoltre carenze di specificità dell'appello e violazioni di norme processuali relative ai motivi aggiunti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Vivenda. Ha ritenuto infondato il primo motivo (specificità dell'impugnazione) e, con riferimento al contributo unificato, ha applicato il principio derivante dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, C-61/14): il contributo è dovuto quando i motivi aggiunti determinano un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia o quando l'oggetto dei motivi aggiunti è effettivamente distinto dall'oggetto del ricorso principale. Il Collegio ha valutato che la determina n. 476/2015 impugnata con motivi aggiunti era un atto autonomamente lesivo e non connesso al provvedimento principale da un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, dunque l'impugnazione con motivi aggiunti ha comportato un ampliamento considerevole del thema decidendum e il contributo unificato doveva essere corrisposto. Sono state compensate integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione all'exiguità della contestazione dell'appello: la Corte ha ritenuto che la specificità richiesta dall'art. 53 può essere soddisfatta anche implicitamente valutando l'atto di impugnazione nel suo complesso (premesse, esposizione e conclusioni).

  • art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010

    La norma distingue due tipologie di "motivi aggiunti" (cd. propri e impropri). La Corte ha richiamato tale distinzione per distinguere l'ampliamento della causa petendi (motivi propri) dall'ampliamento del petitum (motivi impropri) e per valutare la rilevanza ai fini del contributo.

  • art. 13, comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove

    La disposizione definisce il presupposto d'imposta: il contributo è dovuto, tra l'altro, per i motivi aggiunti che introducono domande nuove. La Corte ha interpretato la norma alla luce della sentenza C-61/14 della Corte di Giustizia: l'obbligo di ulteriore contributo sorge quando i motivi aggiunti determinano un "considerevole" ampliamento dell'oggetto della controversia o sono effettivamente distinti dall'oggetto del ricorso principale.

  • art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come norma che individua il momento in cui sorge il presupposto d'imposta (deposito dell'atto introduttivo/atto di causa). La Corte conferma che l'onere tributario nasce al deposito dell'atto (anche dei motivi aggiunti) quando integra la fattispecie imponibile.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione proposti (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione). La Corte ha dichiarato infondati i motivi di cassazione come motivati nel ricorso.

  • art. 32, comma 1 c.p.a.

    Richiamato nel ragionamento sulla connessione: il cumulo di domande connesse è ammesso nel medesimo giudizio. Tuttavia, la sola connessione non basta a escludere l'obbligo del contributo; è decisiva la natura e l'intensità della connessione (forte/prejudiziale vs. debole).

  • art. 40, comma 1, lett. b) c.p.a.

    La norma sul contenuto del ricorso (indicazione dell'oggetto della domanda e dell'atto impugnato) è richiamata per osservare che normalmente ad un ricorso corrisponde l'impugnazione di un solo provvedimento; impugnare provvedimenti ulteriori con motivi aggiunti può rendere dovuto il contributo.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza C-61/14 (6 ottobre 2015)

    Principale riferimento giurisprudenziale europeo: il contributo giudiziario cumulativo è compatibile con il diritto UE solo se l'oggetto del ricorso principale e quello dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e se i motivi aggiunti comportano un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia. Spetta al giudice nazionale verificare tale distinzione e, se non sussiste, dispensare dal pagamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il giudice valuta caso per caso se i motivi aggiunti introducono un "oggetto" distintamente rilevante rispetto al ricorso principale; se sussiste un ampliamento "considerevole" dell'oggetto della controversia, i motivi aggiunti sono soggetti al contributo unificato.
  • La distinzione tra motivi aggiunti "propri" (integrativi della causa petendi originaria) e "impropri" (impugnazione di atti diversi, ampliamento del petitum) è utile ma non decisiva: il criterio decisivo è se l'oggetto è effettivamente distinto o se vi è un ampliamento considerevole.
  • L'istituto della connessione aiuta a valutare l'intensità del collegamento tra atti: solo una connessione "forte" (pregiudizialità/dipendenza) può giustificare l'esenzione dal contributo; connessioni "deboli" (soggettive o solo fattuali) non impediscono l'obbligo contributivo.
  • Il giudice nazionale (amministrativo o tributario) è competente a verificare se sussiste distinzione/considerevole ampliamento e, in caso negativo, deve dispensare il ricorrente dall'onere contributivo aggiuntivo, conformemente alla giurisprudenza UE.
  • Per il ricorrente è strategico: a) valutare se i motivi aggiunti impugnano atti autonomamente lesivi prima del deposito; b) in caso di dubbio, considerare il versamento del contributo o presentare istanza motivata di esenzione al giudice argomentando la mancanza di un ampliamento considerevole; c) documentare la connessione forte (pregiudizialità) se si vuole ottenere l'esenzione.
  • L'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto (compresi i motivi aggiunti) e non può essere eluso tramite formulazioni 'al buio': la sostanza dell'atto, non la sua denominazione, è ciò che rileva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.