Sentenza n. 162/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Terni all’installazione del cartello pubblicitario in viale dello Stadio notificato al ricorrente in data 25 giugno 2024; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’emanazione di un Piano delle affissioni e all’emanazione di un bando pubblico per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di impianti pubblicitari di proprietà privata nonché per la condanna all’esatto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario su viale dello Stadio
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario lungo viale dello Stadio. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e poi respinto l'istanza richiamando l'art. 10, comma 8, del regolamento comunale sulla pubblicità, secondo cui non era ammessa la collocazione di cartelli e altri messaggi pubblicitari su aree aperte al pubblico. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., del regolamento comunale, della direttiva 2006/123/CE e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ha sostenuto che il Comune avrebbe consentito in altri casi l'installazione di impianti pubblicitari su aree aperte al pubblico e che il diniego fosse in realtà riconducibile alla mancata adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di adottare il Piano delle affissioni e di indire una procedura di evidenza pubblica per la concessione di suolo pubblico destinato a impianti pubblicitari privati. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva annullato d'ufficio il diniego e riaperto il procedimento. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità della domanda relativa all'obbligo di adottare il Piano, per l'assenza di una valida istanza o diffida previamente rivolta all'amministrazione a tale specifico fine.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata non più procedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune aveva annullato d'ufficio il diniego impugnato e riaperto il procedimento. Il TAR ha precisato che il successivo procedimento, finalizzato alla possibile sottoscrizione di un accordo sostitutivo, esulava dall'oggetto del giudizio. La domanda di accertamento dell'obbligo di adottare il Piano delle affissioni e di indire la procedura di evidenza pubblica è stata dichiarata inammissibile. Pur riconoscendo, in astratto, che l'operatore economico del settore può agire contro il silenzio dell'amministrazione sull'adozione del piano, il giudice ha ritenuto che dagli atti non emergesse un'istanza o diffida univocamente diretta all'adozione della pianificazione. Le osservazioni presentate nel procedimento autorizzatorio riguardavano infatti principalmente il diniego dell'installazione e solo in via subordinata sollecitavano l'indizione di una procedura di evidenza pubblica; esse non potevano essere qualificate come valida istanza autonoma per l'adozione del Piano. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 8, Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni del Comune di Terni
non è ammessa la collocazione di cartelli e di altri messaggi pubblicitari su aree aperte al pubblico
La disposizione è stata posta dal Comune a fondamento del diniego, ma il TAR non ha deciso nel merito la sua legittimità, poiché il diniego è stato annullato d'ufficio nelle more del giudizio.
artt. 25, 26 e 28 Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni del Comune di Terni
Le disposizioni disciplinano, secondo la prospettazione della ricorrente, il Piano delle affissioni e la possibilità di individuare mediante evidenza pubblica i concessionari di suolo pubblico per impianti pubblicitari privati.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In presenza dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse azionato con la domanda di annullamento.
art. 29 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'azione di annullamento proposta contro il diniego.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati quali fondamento dell'azione avverso il silenzio e della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 34 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dei poteri decisori e della condanna all'adempimento richiesta dalla ricorrente.
art. 2 l. 241/1990
La Corte costituzionale, nel precedente richiamato dal TAR, ha ritenuto operante l'obbligo del Comune di adottare il piano generale degli impianti pubblicitari e, in mancanza di un termine specifico, ha applicato il termine suppletivo previsto dalla legge.
art. 36, comma 8, d.lgs. 507/1993
La disposizione, successivamente abrogata, è stata richiamata nel precedente della Corte costituzionale relativo all'obbligo comunale di adottare il piano generale degli impianti pubblicitari.
art. 1, comma 847, l. 160/2019
È richiamata quale disposizione abrogativa dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 507/1993.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
È stata invocata dalla ricorrente a sostegno della necessità di una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione di risorse pubbliche scarse, ma il TAR non ha deciso nel merito tale questione.
Massime di principio
- L'operatore economico che esercita attività di impiantistica e affissionistica pubblicitaria può, in astratto, agire contro il silenzio-inadempimento del Comune per ottenere l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, purché dimostri una posizione differenziata e qualificata e un'utilità concreta derivante dall'adozione del piano.
- La domanda giudiziale diretta ad accertare l'obbligo dell'amministrazione di adottare uno specifico atto di pianificazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra di avere previamente presentato un'istanza o diffida univocamente indirizzata all'adozione di quell'atto.
- Le osservazioni presentate nell'ambito di un procedimento autorizzatorio non costituiscono automaticamente un'istanza autonoma avverso il silenzio per l'adozione di una pianificazione generale, quando la richiesta di pianificazione o di gara sia formulata solo in via subordinata e il contenuto principale dell'atto riguardi la contestazione del diniego individuale.
- L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento quando l'atto sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse azionato; il giudizio non si estende agli eventuali procedimenti successivi e ancora pendenti.
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