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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33059/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma d'appello che lo aveva condannato per rapina aggravata e lesioni aggravate. I motivi di ricorso: (i) violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 191 c.p.p. per l'acquisizione dei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza (art. 354, comma 2 c.p.p.), con richiesta di esclusione dei fotogrammi come inutilizzabili e, in subordine, censura sulla mancata certezza dell'identità dell'autore per discrasia temporale; (ii) contraddittorietà della motivazione e vizio nella qualificazione del fatto (sostiene che si tratterebbe di furto e non di rapina, e che le lesioni siano conseguenza di altro reato); (iii) omissione di motivazione circa l'aggravante del nesso teleologico per le lesioni. La difesa invocava anche travisamento della prova rispetto alla ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero mera reiterazione delle medesime questioni già proposte in appello e disattese con motivazione adeguata; ha rilevato aspecificità per mancato confronto puntuale con le ragioni della Corte d'appello e inammissibilità delle doglianze che implichino una rinnovata valutazione di merito o una diversa lettura delle emergenze probatorie. Quanto ai fotogrammi, la Corte d'appello aveva correttamente qualificato le immagini di videosorveglianza come documenti utilizzabili e non come accertamenti tecnici irripetibili; la Polizia aveva annotato un errore dell'orologio dell'impianto (due ore) ricomponendo la presunta discrasia temporale. Sulla aggravante teleologica, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché dalla motivazione unitaria dell'appello risultava chiaro che le lesioni erano state provocate con lo scopo di rapinare la persona offesa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000, oltre alle sanzioni accessorie previste.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come base del principio del contraddittorio nella formazione della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse violato in relazione alle immagini di videosorveglianza qualificate come documenti.

  • art. 354, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di verbalizzazione delle operazioni di acquisizione delle immagini; la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente la documentazione esistente e la natura documentale delle immagini.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla regola di giudizio (motivazione della sentenza); la difesa contestava travisamento della prova secondo tale parametro, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamata indirettamente nella motivazione relativa ai requisiti di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti dei requisiti richiesti.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamata per il vizio di aspecificità: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni del giudice di merito, altrimenti è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per le conseguenze processuali (condanna alle spese e ammenda).

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamato per spiegare che la trattazione è avvenuta senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo le disposizioni emergenziali previste.

Massime di principio

  • Le immagini di videosorveglianza sono generalmente qualificabili come documenti utilizzabili in dibattimento e non come accertamenti tecnici irripetibili; la loro acquisizione non sempre comporta l'applicazione delle regole previste per gli accertamenti tecnici irripetibili.
  • Per contestare in Cassazione la utilizzabilità o la valutazione probatoria di elementi acquisiti in dibattimento occorre dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali specifici: la mera richiesta di diversa valutazione delle prove è inammissibile.
  • La ripetizione in Cassazione di argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza un confronto critico e specifico con le ragioni di quest'ultima, determina inammissibilità per aspecificità.
  • Le discrepanzie apparenti (es. differenze di orario tra dichiarazioni e timbrature video) possono essere superate da elementi di fatto raccolti in istruttoria (es. annotazioni della Polizia sull'errore dell'orologio), per cui è necessario contestare concretamente tali elementi e non solo lamentare la discrasia.
  • Sull'aggravante basata sul nesso teleologico il giudice valuta il fine perseguito nel contesto fattuale complessivo; la mancanza di una motivazione puntuale va valutata alla luce della motivazione complessiva e non isolatamente.

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