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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36275/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha respinto la richiesta di approvazione del programma trattamentale finalizzato all'ammissione al lavoro all'esterno. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 21 e 4-bis Ord. pen., rilevando che il provvedimento non ha considerato due attestazioni di programma trattamentale (2017 e 2021) e la relazione di sintesi aggiornata, da cui risultava che egli era stato già ammesso al lavoro esterno e aveva raggiunto un grado di rieducazione idoneo al beneficio; sostiene inoltre che, secondo principi di giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la normativa più restrittiva non può far retrocedere il detenuto rispetto al livello di rieducazione già acquisito prima dell'entrata in vigore della legge più severa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Corte ha confermato che si applica il principio tempus regit actum alle norme esecutive e sui benefici penitenziari, ma ha precisato che l'art. 4-bis Ord. pen. non introduce un divieto assoluto: va applicato il comma 1-bis e va tenuto conto del principio, desumibile da giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui non è lecito disconoscere un percorso rieducativo già effettivamente compiuto prima dell'entrata in vigore della norma più restrittiva. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato la documentazione pregressa (ammissione al lavoro dal 2017, parere positivo 2021, relazione di sintesi) né ha acquisito o valutato una sintesi aggiornata sul trattamento e la pericolosità sociale; ha quindi ordinato un nuovo esame libero ma conforme ai principi indicati, in particolare alla possibilità di superare l'ostatività in presenza delle condizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, o in presenza di un grado di rieducazione già precedentemente raggiunto e idoneo al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. pen.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La norma, come modificata dal d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022, si applica temporalmente (tempus regit actum) ma non stabilisce un divieto assoluto: il comma 1-bis consente, in presenza di specifiche condizioni, di superare l'ostatività. La Corte richiede che il giudice valuti anche il grado di rieducazione già raggiunto dal detenuto prima dell'entrata in vigore della norma più restrittiva.

  • art. 21 Ord. pen.

    Norma che disciplina il lavoro all'esterno come modalità di esecuzione della pena; il riconoscimento del lavoro all'esterno può essere concesso se è valutato il grado di rieducazione del detenuto e devono essere rispettati i limiti posti dall'art. 4-bis ove applicabile.

  • d.l. n. 162/2022, conv. con modificazioni dalla legge n. 199/2022

    Intervento legislativo che ha inasprito le condizioni di accesso a benefici penitenziari prevedendo modifiche all'art. 4-bis; la Corte ne riconosce l'applicabilità ma ne limita l'effetto retroattivo in presenza di percorsi rieducativi già compiuti.

  • art. 25 Cost.

    "divieto di retroattività di una norma penale più severa"

    Secondo la giurisprudenza richiamata (Corte cost., sent. n. 32/2020) il divieto di retroattività si applica alle norme penali processuali solo quando la normativa sopravvenuta trasformi la natura della pena e la sua concreta incidenza sulla libertà personale; non impedisce in generale l'applicazione retroattiva di norme più stringenti che riguardano i meri benefici penitenziari, salvo i limiti indicati dalla Corte costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 32/2020 (giurisprudenza citata)

    "la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena ... bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato"

    La Corte costituzionale ha escluso che l'art. 25 Cost. impedisca sempre la retroattività di norme più sfavorevoli in materia di benefici penitenziari; ha inoltre ritenuto che non si possa disconoscere il percorso rieducativo già compiuto dai condannati prima dell'entrata in vigore di una norma peggiorativa.

Massime di principio

  • Le norme sull'esecuzione della pena e sui benefici penitenziari si applicano, di regola, secondo il principio tempus regit actum: il giudice valuta la domanda con la normativa vigente al momento della decisione.
  • L'applicazione di una norma più restrittiva non può automaticamente far "regredire" il detenuto rispetto al grado di rieducazione già effettivamente raggiunto prima dell'entrata in vigore della norma peggiorativa; il percorso rieducativo pregresso va preso in considerazione.
  • L'art. 4-bis Ord. pen., pur contenendo limiti all'accesso a benefici per reati ostativi, non stabilisce un divieto assoluto: il comma 1-bis prevede condizioni e indicatori che possono consentire la concessione del beneficio anche per detenuti non collaboranti, se sussistono le circostanze previste.
  • Il giudice deve acquisire e valutare la documentazione trattamentale aggiornata (relazione di sintesi, attestazioni di programma, pareri dell'équipe) e motivare esplicitamente come tali elementi influenzino la valutazione della pericolosità sociale e del grado di rieducazione.
  • Se il beneficio (o l'idoneità al beneficio) è stato riconosciuto o il percorso trattamentale idoneo prima della legge peggiorativa, il giudice non può negare la concessione facendo leva soltanto sull'ostatività derivante dalla condanna senza verificare la sussistenza delle condizioni di superamento previste dalla norma.
  • In giudizi di rinvio il Tribunale deve svolgere un esame pieno e motivato, conformandosi ai principi costituzionali e di legittimità richiamati, e, se necessario, richiedere/esaminare una relazione di sintesi aggiornata prima di decidere.

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